Venerdì, 26 aprile 2024 - ore 01.11

Firma protocollo d'intesa tra Città di Luino e Consorzio Est Villoresi

Presente oltre l’Assessore all’Urbanistica Alessandra Miglio, anche il Sindaco di Laveno Mombello Graziella Giacon

| Scritto da Redazione
Firma protocollo d'intesa tra Città di Luino e Consorzio Est Villoresi

CONVENZIONE GENERALE QUADRO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA,RICREATIVA DELLA VIA D’ACQUA LOCARNO – MILANO – VENEZIA CON RIFERIMENTO ALLE CONNESSIONI CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUINO (VA)

TRA

Comune di Luino (Va ) (partita IVA 00238010128), in persona del Sindaco pro tempore avv. Andrea Pellicini, domiciliato per la carica presso la sede Municipale in via  Residenza Municipale Piazza Crivelli Serbelloni, 1 – 21016 Luino (VA)

e

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi), Codice Fiscale 97057290153 e partita IVA 05203430961 in persona del Presidente, Alessandro Folli, domiciliato per la carica in Via Ariosto 30 - 20145 Milano (MI) nel seguito indicato anche come “ETVilloresi”

PREMESSO CHE:

  1. Il Comune di LUINO è posto lungo la via navigabile storiche che da Locarno (CH) prosegue lungo il lago Maggiore e il Fiume Ticino sino a Milano e Pavia mediante il complesso dei canali che costituiscono il comprensorio gestito dal Consorzio Est Ticino Villoresi e che da Pavia mediante il fiume Po arriva sino a Venezia;
  2. Il Consorzio Est Ticino Villoresi si occupa della bonifica idraulica e dell'irrigazione del comprensorio di competenza esteso per quasi 280.000 ettari nell'area idrografica compresa fra il Ticino,l'Adda,il Lambro e il Po e gestisce a questo fine le acque superficiali e di falda occupandosi altresì di valorizzare le acque e la rete a fini energetici, paesaggistici, turistici e ambientali;
  3. Il complesso dei canali gestito del Consorzio Est Ticino Villoresi costituisce la parte centrale dell’idrovia storica che dal lago Maggiore arriva a Venezia passando per Milano. Infatti la tratta centrale è composta: dal fiume Ticino da Sesto Calende sino alle dighe di Panperduto; dal canale Villoresi da Panperduto a Nosate; dal canale industriale e dal Naviglio Grande da Nosate e Turbigo sino alla Darsena di Milano, e, infine, dal Naviglio Pavese sino a Pavia.
  4. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per la sua esperienza costituisce un importante punto di riferimento per la promozione, progettazione e realizzazione dei lavori e iniziative in materia di gestione idraulica, ambientale e agronomica e riveste il ruolo di soggetto privilegiato con il quale instaurare rapporti di collaborazione nell'ottica di realizzare e ottimizzare risorse, capacità e conoscenze;
  5. Il Comune di LUINO ed il Consorzio Villoresi sono entrambi interessati allo sviluppo dell'utilizzo della rete irrigua esistente anche per finalità che si affianchino all'attuale uso prevalentemente agricolo delle acque, in vista dell'attivazione di politiche di sviluppo economico, fruitivo e paesaggistico delle aree, con sistemi resi territorialmente e paesisticamente compatibili con le aree del territorio comunale. I due enti sono inoltre interessati allo sviluppo di progettazioni che utilizzino la via d’acqua passante per Milano come riferimento per iniziative di carattere storico, culturale, turistico-ricreativo ed economico-produttivo che abbiano il territorio dei rispettivi comprensori come beneficiario;
  6. Il consorzio ETVilloresi, nell'ambito delle finalità della propria missione istituzionale, potrà in questo quadro, attivare forme di collaborazione con il Comune di LUINO con tempi e modalità compatibili con la propria programmazione al fine di sviluppare progettualità e partecipare ad iniziative, anche in chiave europea, tese a valorizzare al massimo gli investimenti effettuati sulla rete consortile in chiave multifunzionale;
  7. il Consorzio ETVilloresi può, per espressa previsione normativa, stipulare “convenzioni per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale” (art. 79 L.R. 31/2008);
  8. La convenzione quadro verrà attuata mediante la sottoscrizione di accordi operativi di cui al successivo art. 3 della convenzione stessa;
  9. il Codice degli Appalti pubblici all’art 90, comma 1, lett, b), prevede espressamente che per l’espletamento di attività di progettazione nei suoi tre livelli, preliminare, definitivo ed esecutivo si possa far ricorso agli uffici di progettazione dei consorzi di bonifica.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Finalità della convenzione

La presente convenzione ha il fine di instaurare fra il Comune di Luino (d’ora in poi Comune) e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (d’ora in poi Consorzio) un rapporto permanente di collaborazione nell'arco di tempo determinato dall'art.4, nel quale le attività del Comune e del Consorzio e l'uso delle rispettive risorse tecniche possono integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai settori della collaborazione tecnica e amministrativa, per lo sviluppo di progetti comuni di valorizzazione territoriale, la  realizzazione di interventi ed opere, lo scambio di contributi tecnici in tema di opere pubbliche, l’uso delle acque e la valorizzazione ambientale, turistica, ricreativa che abbia tema la via navigabile storica Locarno – Venezia che interessa i territori dei due Enti.

Art. 2- Oggetto della Convenzione

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art.1, le parti opereranno tramite specifici accordi operativi, protocolli ed intese approvati con le modalità di cui al successivo art.3. Detti Accordi potranno avere ad oggetto le seguenti singole fattispecie:

  • attività di collaborazione tecnica e amministrativa
  • attività di progettazione e di gestione degli appalti
  • attività di consulenza
  • partecipazione a bandi nazionali/internazionali per lo sviluppo del territorio nelle finalità definite all’art. 1 delle presente convenzione
  • altre singole fattispecie che le parti potranno individuare di volta in volta

Art.3 - Accordi operativi

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione le parti concorderanno di volta in volta mediante specifici accordi operativi in cui sono definite in maniera particolareggiata di  conoscenze, le strutture, le attrezzature, il personale, gli eventuali finanziamenti reperiti e le risorse proprie disponibili e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività stesse.

In particolare l'accordo dovrà prevedere:

  1. la descrizione degli interventi e gli impegni reciproci delle parti.
  2. I costi relativi alla realizzazione degli interventi e l'indicazione della copertura, con indicazione delle spese generali riconosciute al Consorzio o al Comune per le attività svolte in favore dell’altro Ente.
  3. I tempi di realizzazione degli interventi e modalità di rendicontazione.
  4. Le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati.

Art. 4- Durata, rinnovo e recesso.

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della convenzione medesima a seguito dell'approvazione da parte dei rispettivi Enti ed avrà durata di 5 (cinque) anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto, indicante gli obiettivi futuri, approvato dagli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Gli Enti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale, dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione presso le rispettive sedi o nei luoghi interessati dalle attività.

Art. 6 - Rispetto di leggi, regolamenti, disciplinari di sicurezza e di protezione.

Il personale delle due parti che si rechi presso la sede dell'altra parte per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi al rispetto di leggi e regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione in vigore presso la parte ospitante.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali.

Ciascun Ente si impegna a trattare i dati personali dell'altro unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 - Vertenze e foro competente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 - Registrazione e spese.

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal TU approvato con DPR 26/04/1986 n 131 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa)

Fonte: Dore Nuova

1516 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria