Al riguardo ricordiamo, su segnalazione di Uneba Lombardia, che la normativa che regola la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni) prevede, all’art. 15: “Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.”
Questa disposizione è stata oggetto di diverse proposte di modifica, anche nel comma 2 più di interesse degli enti Uneba (“Non è considerata pubblica l’esecuzione…”), ma oggi resta ancora valido quanto previsto dal testo citato sopra.
Pertanto, alla luce di quanto sopra l’esecuzione (la proiezione) di film o opere cinematografiche (purchè regolarmente acquistate e detenute) all’interno delle RSA, che pacificamente possono essere considerate istituti di ricovero e altre analoghe strutture, pare essere legittima e non esporrebbe il gestore a conseguenze di natura penale o pecuniaria.
Fonte : Uneba