Come ampiamente annunciato infatti dal 1 Luglio 2017 Equitalia non sarà più operativa, sostituta da un’apposita sezione dell’Agenzia delle Entrate (“Agenzia delle entrate-riscossione”) che subentra in tutto e per tutto nelle sue funzioni, con utilizzo degli stessi strumenti e normative, ed anzi con poteri potenziati. Anche tutti i riferimenti normativi relativi ai concessionari od agenti della riscossione si intendono fatti, dal 1/7/2017, al nuovo ente
L’”Agenzia delle entrate-riscossione”, come Equitalia, si occuperà tipicamente della riscossione delle tasse nazionali (Irpef, Irap, Ires, etc.), ma al pari di Equitalia potrà anche svolgere attivita' di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e Province e delle societa' da essi partecipate, essendo a tutti gli effetti un agente della riscossione con relativi poteri.
Le suddette novità hanno praticamente confermato le disposizioni del 2011 sulla cessazione delle attività di Equitalia come riscossore per i Comuni, e sull’obbligo per gli stessi di riscuotere direttamente le proprie entrate tramite ingiunzione fiscale, disposizioni peraltro mai entrate in vigore perché costantemente rimandate .
Da Luglio quindi si potrà quindi ricevere, a fronte di mancati pagamenti di tasse nazionali e locali o multe, un’ingiunzione fiscale emessa da un Comune o da una società privata delegata, oppure una cartella esattoriale emessa dalla nuova "Agenzia delle entrate-riscossione".
Attenzione però perché nulla cambia dal punto di vista pratico, come “potere” esecutivo di questi atti che consentono, al pari di quelli emessi da Equitalia, l’accesso a forme di riscossione coattiva quali l’iscrizione di un fermo amministrativo, di un’ipoteca, di un pignoramento, etc.
In più il nuovo ente di riscossione nazionale potrà accedere per legge a tutte le banche dati a cui ha già accesso per altri fini (anagrafe tributaria e banche dati dell’INPS) e mettere in atto misure cautelari in casi particolari, quindi in realtà la riscossione risulterà più diretta e potente.
All’ingiunzione fiscale in particolare, nonostante sia emessa secondo i dettami di una normativa piuttosto vecchia (Regio decreto 639/1910), è stata affiancata la normativa di riscossione coattiva delle cartelle esattoriali (Dpr 602/1973 Titolo II).
Quello che cambia semmai sono alcuni aspetti inerenti l’atto, per esempio il termine di pagamento (per la cartella variabile da 30 a 60 giorni a seconda del tipo di debito e per l’ingiunzione 60 giorni), i costi, la possibilità di rateizzare, etc.
Anche a livello giuridico il nuovo riscossore subentra ad Equitalia in tutti i rapporti attivi e passivi, quindi gli eventuali ricorsi fatti dopo il 1 Luglio 2017 vanno proposti nei confronti di “Agenzia delle entrate-riscossione” pur se riguardano un atto notificato da Equitalia.
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo