ADUC Ex-coniuge e mantenimento. Aggiornamento Istat
Quando si fa riferimento all’aggiornamento Istat si tende a pensare ad una modifica del canone di locazione.
Tuttavia l’Istat consente di modificare anche il contributo al mantenimento predisposto sia in favore dei figli che in favore del coniuge.
Quale norme prevede questa modifica?
Occorre fare una distinzione tra i procedimenti aventi ad oggetto la separazione dei coniugi e quelli che hanno ad oggetto il cd. “divorzio”.
La revisione, o aggiornamento Istat, è previsto esplicitamente in caso di divorzio, dall'articolo 5, comma 7, della legge n. 898 del 1 dicembre 1970, successivamente emendato dall'articolo 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.
Mentre non esiste una normativa che preveda detto adeguamento anche in caso di separazione.
E’ stata la Corte di Cassazione, stante l’assenza della previsione specifica, ad estendere analogicamente l’adeguamento anche alle separazioni.
A cosa serve l’adeguamento?
Serve ad evitare il ricorso al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio nel momento in cui le esigenze della famiglia, soprattutto dei minori che crescono, cambiano.
Con l’adeguamento si dovrebbe garantire il sostegno finanziario anche tenuto conto delle variazioni del costo della vita.
L’adeguamento è obbligatorio?
Sì.
Siamo innanzi ad un obbligo legale, pertanto tale adeguamento è sempre previsto e dovuto anche se nella sentenza, o anche negli atti della separazione e/o divorzio, non è stato inserito o previsto alcunché.
L’adeguamento è sempre positivo?
No. Può essere sia positivo che negativo.
L'adeguamento continua a far crescere il contributo al mantenimento?
Sì. Poiché si sommano di anno in anno. Ad esempio: se quello originario era pari a 500 euro nel 2022, nell’anno successivo poteva essere pari a 504, nel 2024 sarà pari a 508. In questo caso si tratta di un adeguamento costante.
E’ possibile escludere l’adeguamento Istat?
Solo se espressamente indicato nella sentenza di separazione e/o divorzio sulla base della comune volontà di entrambi i coniugi.
Tuttavia, essendo i predetti procedimenti caratterizzati dalla necessità di tutelare l’interesse superiore del minore, il Tribunale potrebbe considerare eccessiva la totale esclusione soprattutto nel caso in cui i figli siano particolarmente piccoli.
Facendo delle ipotesi si potrebbe prevedere una totale esclusione del caso di figli maggiorenni o comunque figli che, per il loro particolare percorso, sono vicini alla propria realizzazione professionale.
Si potrebbe, altresì, prevedere un’esclusione momentanea, una rivalutazione non constante ma con una certa cadenza o fissare una percentuale inferiore rispetto a quella fissata annualmente.
Per esempio: in caso di aumento del 10% il coniuge tenuto al mantenimento verserà una aumento pari al 5% o un limite ancora inferiore.
Si ha diritto agli arretrati Istat?
Sì, ma la prescrizione in questi casi è quinquennale.
Diventa, quindi, importante interrompere la prescrizione anche se magari non si ha intenzione di agire immediatamente per il recupero delle somme.
Sara Astorino landi, legale, consulente Aduc
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