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Il lavoro parasubordinato

| Scritto da Redazione
Il lavoro parasubordinato

Il lavoro parasubordinato
Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)
Caratteristiche
Il collaboratore deve poter decidere in maniera autonoma su modi, tempi e luogo di svolgimento della prestazione, ma l’attività lavorativa deve comunque collegarsi all’organizzazione dell’impresa.
La prestazione non deve essere occasionale, ma ripetuta nel tempo sulla base di un accordo tra collaboratore e impresa committente.
Le collaborazioni coordinate e continuative, sostituite dal 2003 da quelle “a progetto”, sono ancora possibili per:
-i collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
-i pensionati di vecchiaia;
-i soggetti che collaborano con società e associazioni sportive riconosciute dal CONI.
Il collaboratore può avere una co.co.co. con un’unica impresa committente (monocommittenza) o con più imprese committenti contemporaneamente (pluricommittemza).
Per le collaborazioni coordinate e continuative non è richiesta la forma scritta del contratto.

Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto (co.pro.)
Caratteristiche

Le collaborazioni a progetto sono collaborazioni coordinate e continuative nell’ambito delle quali al collaboratore viene affidato dall’impresa committente uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Nelle co.pro. il lavoratore agisce:
-in modo prevalentemente personale, in assenza di rischio economico;
-senza mezzi organizzati d’impresa e in funzione del risultato da raggiungere.
L’impresa committente non deve esercitare sul lavoratore il potere direttivo e il potere disciplinare.
 Il contratto a progetto deve essere stipulato in forma scritta: in caso contrario è possibile provare l’esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto.
Il contratto deve contenere:
-la durata, determinata o determinabile;
-l’indicazione del progetto o fasi di esso;
-il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
-le forme di coordinamento con l’impresa committente sull’esecuzione anche temporale della prestazione lavorativa (che in ogni caso non possono pregiudicare l’autonomia del collaboratore);
-le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

Le collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini co.co.co.)
Caratteristiche

Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative che, nello stesso anno solare e con lo stesso committente hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro.
Il collaboratore agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa: Gode di autonomia organizzativa su modalità, tempi e luogo dell’adempimento.
N.B. – Nel caso in cui i suddetti limiti di tempo e di compenso non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione fa riferimento alle regole del lavoro a progetto.


Il lavoro autonomo occasionale
Caratteristiche

Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato a orari rigidi e predeterminati, fatte salve specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico e la sua attività non deve essere strutturale a quella del committente, ma essere solo di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente stesso.
Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.
N.B. – Il collaboratore occasionale, quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula) da consegnare al proprio committente:


Le prestazioni d’opera (Partita IVA)
Caratteristiche

Nella prestazione d’opera una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Non è obbligatoria la forma scritta del contratto. Tuttavia, generalmente le parti firmano un “ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera”. E’ importante sottoscrivere tale documento che, ai fini di un eventuale contenzioso, è bene comprenda: la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti, i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione, i tempi di consegna del lavoratore, il prezzo pattuito, i tempi di pagamento, la data e le modalità di recesso.
La prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita IVA è convenzionalmente definita “partita IVA individuale”. Se resa in condizioni di monocommittenza, spesso costituisce un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro dipendente.

Gian Carlo Storti
cr 5 luglio 2011

Dizionario dei diritti del lavoro
Articoli già pubblicati:
-1.) Il lavoro nella Costituzione italiana e nelle leggi
http://www.welfarenetwork.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=175
-2.) Che cosè un contratto di lavoro individuale?
https://www.welfarenetwork.it/che-cose-un-contratto-di-lavoro-individuale-20110617/

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