Sabato, 04 maggio 2024 - ore 05.50

FNP-CISL Anziani Previdenza complementare

Ma cosa succede se si desidera riscattare la posizione individuale prima del pensionamento?

| Scritto da Redazione
FNP-CISL Anziani Previdenza complementare

Anziani Previdenza complementare

La previdenza complementare consiste in un sistema di forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa. 

La posizione individuale del lavoratore risulta costituita dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi. Essa è ovviamente collegata, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di versamento.

Ma cosa succede se si desidera riscattare la posizione individuale prima del pensionamento? Quali sono i termini entro i quali si può farne richiesta?

La normativa sui riscatti

Le forme pensionistiche complementari consentono il riscatto, totale o parziale, del capitale accumulato anche prima del pensionamento, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Dlgs 252/2005.

Un caso particolare di riscatto è quello “per perdita dei requisiti” che prevede la liquidazione del capitale accumulato al verificarsi, appunto, della perdita dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione al fondo pensione: per esempio, quando il lavoratore cessa o cambia la propria attività lavorativa.

Un’altra tipologia è il riscatto “per premorienza” dell’aderente al fondo pensione, esercitato dai beneficiari designati o dagli eredi: si tratta, in sostanza, della destinazione del capitale maturato in caso di decesso dell’aderente intervenuto nella fase di accumulo della posizione previdenziale, cioè prima della richiesta della prestazione di previdenza complementare.  

Nell’ambito della previdenza complementare non vi sono norme speciali in termini di prescrizione; trovano, quindi, applicazione i principi di carattere generale dettati dal codice civile. Neanche la giurisprudenza si è mai occupata della prescrizione applicata alle prestazioni erogate in un’unica soluzione (come il riscatto), ma soltanto della prescrizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, erogate sotto forma di rendita, rispetto alle quali ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale ai ratei pensionistici, tenuto conto del fatto che il loro pagamento avviene periodicamente.

Le indicazioni della Commissione di Vigilanza in tema di prescrizione

La Commissione di Vigilanza in tema di prescrizione (Covip) fornisce le istruzioni per il riscatto della posizione individuale.

Riguardo al riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, la Covip ritiene che non ci siano limiti temporali alla possibilità di riscattare la posizione individuale. Secondo la Commissione, infatti, la facoltà di riscatto permane in capo all’aderente finché perdura la situazione che ne legittima la richiesta, cioè la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione. Questo perché, nello specifico, l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione prima del pensionamento, può esercitare, oltre alla facoltà di riscatto o trasferimento della posizione, anche la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il fondo stesso.

Riguardo, invece, al riscatto per premorienza dell’iscritto, quest’ultimo è esercitabile entro il termine prescrizionale decennale. Decorso tale termine senza che nessuno ne abbia avanzato richiesta, nelle forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva, la posizione resta acquisita al fondo pensione a beneficio di tutti gli aderenti. Diversamente, nei piani pensionistici individuali, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite in un apposito decreto ministeriale. Al riguardo, la Covip precisa che, indipendentemente dall’adozione di questa normativa ministeriale che attende ancora di essere emanata, similmente a quanto avviene per le forme pensionistiche collettive, le posizioni prescritte nelle forme individuali devono essere acquisite per accrescere il patrimonio degli aderenti, mai quello del soggetto istitutore (banche, assicurazioni, ecc…).

In ogni caso, al fine di evitare la prescrizione delle posizioni, la Covip sollecita i fondi pensione ad informare per tempo gli eredi e i beneficiari designati dell’esistenza del credito, avvisandoli del rischio di prescrizione del loro diritto.

 fonte cisl pensionati

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