AISE Farnesina Spostamenti da e per l’estero: in vigore la nuova ordinanza
“Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19” e “tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario”.
Non smette di ricordarlo il Ministero degli Affari Esteri italiano, che, in occasione della pubblicazione dell’ultima ordinanza del Ministero della Salute, il 28 agosto scorso, ha diramato oggi una nota di aggiornamento per i cittadini italiani che rientrino dall’estero e per i cittadini stranieri in Italia.
Le novità contenute nell’ordinanza riguardano in particolare le persone provenienti dai Paesi in elenco D, ovvero Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Ucraina, Taiwan e Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
Tali persone possono entrare in Italia presentando green pass, test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 nel caso di ingresso da UK) e Passenger Locator Form, dovranno effettuare 5 giorni di mini-quarantena e sottoporsi a test al termine dell’isolamento.
Le persone provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti d’America possono entrare in Italia presentando green pass (o certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti e Passenger Locator Form.
L’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito, a prescindere dalla nazionalità, soltanto per motivi di studio o di rientro presso la propria residenza (o quella del coniuge, della parte di unione civile o dei figli minori), e nonché nei casi espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, alle seguenti condizioni: presentazione di test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso; test all’arrivo in aeroporto; isolamento fiduciario di 10 giorni e test al termine dell’isolamento.
È consentito l’ingresso dal Brasile, alle condizioni attualmente in vigore (test negativo entro 72 ore dall’ingresso, test all’arrivo, isolamento di 10 giorni e test al termine dell’isolamento) anche per motivi di studio.
La Farnesina ricorda inoltre che dal 6 agosto scorso il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente riconosciuto dalle Autorità italiane, è necessario, sul territorio nazionale italiano, per accedere a: qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso; spettacoli, eventi e competizioni sportive; musei, istituti e luoghi di cultura; piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò; fiere, convegni e congressi.
A partire dal 1 settembre il Green Pass o certificato equivalente sarà inoltre necessario per imbarcarsi su: aerei; navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina); treni di tipo Intercity e Alta Velocità; autobus per il trasporto interregionale; autobus per servizi di noleggio con conducente.
Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero.