INPS: Assegno di inclusione e 'bonus psicologico'
INPS: contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione
Con il messaggio 2458 dell’8 agosto 2025, l’INPS comunica il riconoscimento di un contributo straordinario aggiuntivo all’Assegno di inclusione, destinato ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico, dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi. L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Questo quanto stabilito dal decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, art. 10 ter.
Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore
a 500 euro.
Il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione, e comunque entro il mese di dicembre.
Come da messaggio n. 2052 del 27 giugno 2025, per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti verranno disposti dal 14 agosto 2025.
Per le domande di rinnovo presentate successivamente, il contributo straordinario sarà erogato
contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di
dicembre 2025
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INPS: le domande per il “Bonus psicologo” partiranno dal prossimo 15 settembre
L’Istituto, tramite il Messaggio numero 2460 dell’11 agosto 2025, comunica che a partire dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025, sarà possibile presentare la domanda per il “Bonus psicologo”.
L’istanza potrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.
Per ottenere la prestazione sarà necessario essere in possesso di un attestato ISEE in corso di validità, con un valore, al momento della presentazione della domanda, non superiore a 50.000 euro.



