Venerdì, 17 maggio 2024 - ore 03.41

Italia - Banca dati nazionale del Dna

Istituzione, funzionamento e organizzazione nel regolamento approvato dal Consiglio dei ministri

| Scritto da Redazione
Italia - Banca dati nazionale del Dna Italia - Banca dati nazionale del Dna

Il Consiglio dei ministri, nella riunione di questa mattina, approva il regolamento che disciplina l’istituzione, le modalità di funzionamento e di organizzazione della banca dati del Dna e del Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del Dna.

«Si tratta di uno strumento di formidabile potenza dal punto di vista informatico» ha commentato il ministro Alfano che, assieme al presidente Matteo Renzi e ai ministri della Giustizia Orlando, della Salute Lorenzin e del Lavoro e delle politiche sociali Poletti ne ha proposto l'approvazione. «Abbiamo realizzato un passo in avanti - prosegue Alfano - che ha pochi precedenti in Europa. Consentirà l'archiviazione di dati, dal punto di vista scientifico, e del Dna che saranno importantissimi sia nella lotta al terrorismo che nella lotta criminalità organizzata e nel contrasto all'immigrazione irregolare».

La banca dati del Dna si occuperà, inoltre, di facilitare le attività di identificazione delle persone scomparse, mediante acquisizione di elementi informativi allo scopo di ottenere il profilo del Dna e di effettuare i conseguenti confronti. Sarà collocata presso il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno mentre il Laboratorio centrale sarà presso il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dei detenuti e del trattamento del ministero della Giustizia.

Il regolamento

Stabilisce le tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del Dna, nonchè di alimentazione della banca dati, di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti in essa e nel Laboratorio centrale.

Prevede disposizioni per la consultazione della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera che regolamentano lo scambio di informazioni e la protezione dei dati personali trasmessi o ricevuti, attraverso l’individuazione della finalità del trattamento dei dati e la previsione di verifiche in ordine alla qualità degli stessi e alla liceità del relativo trattamento.

Disciplina, inoltre, le tecniche e le modalità di analisi dei campioni biologici e dei profili di Dna estratti e ne stabilisce i tempi di conservazione. Individua le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del Laboratorio centrale e le attività del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, al fine di garantire che siano osservati i criteri e le norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentano.

Infine, sono stati individuati i casi in cui è prevista la cancellazione dei profili del Dna e la distruzione dei campioni biologici:

  • a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato;
  • a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa;
  • quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’art. 9 L. 85/2009 in tema di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del Dna;
  • decorsi i termini stabiliti dall’art. 25 del regolamento sui tempi di conservazione dei profili del Dna.

Sullo schema di provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (Cnbbsv) ed il parere favorevole con osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Sono stati inoltre acquisiti i pareri favorevoli con osservazioni e condizioni del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato, che sono stati accolti quasi integralmente nel testo del regolamento.

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