Mercoledì, 24 aprile 2024 - ore 21.07

Processo Cappato. Serve norma per praticare l’eutanasia e/o il suicidio assistito di MARIO RICCIO

A giudizio di chi scrive, la soluzione è appunto promulgare una norma che riconosca anche la possibilità di praticare – in determinate condizioni - l’eutanasia e/o il suicidio assistito

| Scritto da Redazione
Processo Cappato. Serve norma per praticare l’eutanasia e/o il suicidio assistito di  MARIO RICCIO

Processo Cappato. Serve norma per praticare l’eutanasia e/o il suicidio assistito di  MARIO RICCIO

A giudizio di chi scrive, la soluzione è appunto promulgare una norma che riconosca anche la possibilità di praticare – in determinate condizioni - l’eutanasia e/o il suicidio assistito

La Corte di Milano nel processo Cappato –come noto -ha prosciolto l’imputato per quanto atteneva l’accusa di rafforzamento del proposito suicidiario di Dj Fabo e ha trasmesso gli atti processuali alla Corte  Costituzionale affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio.

L’evento è epocale, innanzitutto perché mai fino ad ora un giudice aveva sollevato dubbi in materia davanti alla Consulta, ma anche per gli eventuali possibili sviluppi. Se la Consulta infatti stabilirà che non è punibile chi decide di aiutare il suicida se si trova in determinate condizioni, necessariamente la palla tornerebbe anche nel campo della politica, oltre alle prevedibili e immediate conseguenze nel processo Cappato.

In quel caso, il legislatore sarebbe chiamato a prendere in esame l’argomento.

E sicuramente –pur potendolo fare - non promulgherebbe mai una legge contraria al parere dei sommi giudici. Ovverossia si introdurrebbe in Italia una legge che riconosca il diritto al suicidio assistito. Come ovvio al momento nessuno può dire quale sarà la decisione che la Consulta - prevedibilmente non prima di un anno – intenderà adottare e soprattutto con quali argomentazioni.

Chi scrive non ha la competenza per affrontare la materia sotto il profilo giuridico, ma intende semplicemente formulare alcune valutazioni di carattere etico-deontologico.

La recente legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat) ha riconosciuto - quanto il diritto in verità già da tempo stabiliva - che il paziente può rifiutare ogni sorta di trattamento sanitario ivi compresi quelli salvavita, cioè che se interrotti o non iniziati portano a morte il paziente stesso.

Segue a n questa decisione del paziente il sanitario è tenuto a prestare la sua azione sia con atti omissivi – non iniziare un trattamento – che con atti commissivi. Cioè interrompere il trattamento in corso e ove richiesto e/o necessario anche a praticare una sedazione palliativa profonda continua (Sppc) per abolire la sofferenza del paziente in attesa della morte.

Alcuni hanno però voluto vedere nel ricorso all’interruzione delle terapie o al non inizio delle stesse accompagnato dalla Sppc una sorta di anticipazione di una legge di depenalizzazione d e l l’eutanasia/suicidio assistito.

E’ da osservare che entrambi i comportamenti raggiungono lo stesso obiettivo: portare a morte il soggetto che lo richieda, assicurandogli al contempo la totale assenza di sofferenza fisica e/o psichica.

Si può ovviamente eccepire però che se il paziente è morente è comunque destinato a terminare a breve - poche ore o giorni - la sua vita. Diversamente dal paziente che richieda un trattamento attivo - quale il suicidio assistito/eutanasia - a prescindere dalla sua contestuale condizione che magari gli permetterebbe una prognosi anche di 12/18 mesi.

Ma allora: la richiesta del paziente connesso da anni ad un ventilatore meccanico di rinunciarvi definitivamente - consapevole che tale scelta lo porterà a morte – è assimilabile a quella d e l l’eutanasia/suicidio assistito?

E’ evidente che tale paziente non si trova nell’imminenza della morte e magari neanche in una condizione di particolare sofferenza psico-fisica. Vuole solo esercitare il suo diritto a rinunciare ad una terapia senza soffrire. Ed ancora: un soggetto a cui oggi viene fatta diagnosi di iniziale Alzheimer, può richiedere nelle Dat la sospensione

di ogni terapia - compresa la nutrizione artificiale di cui avrebbe bisogno - che lo porti a morte nel momento in cui si troverà nello stato di completa conclamata ed irreversibile incapacità cognitiva?

Questi sono alcuni interrogativi morali –ma dagli evidenti risvolti giuridico-legislativi - che la recente legge ha indubbiamente fatto emergere. A giudizio di chi scrive, la soluzione è appunto promulgare una norma che riconosca anche la possibilità di praticare – in determinate condizioni - l’eutanasia e/o il suicidio assistito.

MARIO RICCIO -Cremona- (medico, Consulta di Bioetica)

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