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Accordo Confindustria certificati di malattia

| Scritto da Redazione
Accordo Confindustria certificati di malattia

Salvatore Barone Accordo Confindustria certificati di malattia 
Con la nostra comunicazione del 22 giugno 2011, inviata a tutte le strutture e pubblicata su Taccuino, vi abbiamo informato sui contenuti della CIRCOLARE MINISTERIALE congiunta, Ministero del lavoro e della Funzione Pubblica, del 18 marzo 2011, che estende e rende operative le nuove disposizioni per imprese e lavoratori sull' invio per via telematica dei certificati di malattia.

Nella stessa comunicazione si rendeva noto dell'avvio tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL, di un confronto avente per oggetto il come affrontare la fase transitoria in attesa  dell'armonizzazione da parte dei CCNL delle norme sulla materia che naturalmente regolano ad oggi l'invio del cartaceo.

Tale confronto ha portato - dopo aver reso noto il testo dell'ipotesi in discussione alle nostre categorie nazionali - nella giornata di mercoledi 20 luglio 2011 all'ACCORDO DEFINITIVO  che vi alleghiamo.

Nella sostanza i punti principali sono così riassumibili:

1.sono naturalmente pienamente efficaci i CCNL attualmente in vigore

2.fino al 13 settembre 2011 data di scadenza della fase transitoria - ovvero a conclusione dei 3 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Circolare - il lavoratore continua ad inviare il certificato cartaceo di malattia (qualora gli venga consegnato dal medico in quanto già oggi molti medici utilizzano l' invio telematico) con le modalità previste da ciascun CCNL.

3.Dal 14 settembre 2011 il medico non potrà più rilasciare al lavoratore in forma cartacea il certificato di malattia che verrà sostituito da un numero identificativo e che il medico è tenuto a consegnare al lavoratore.
L'Accordo prevede in via transitoria che il lavoratore fino a quando i CCNL non armonizzeranno le nuove modalità di invio, questo numero lo comunicherà all'azienda - entro i termini previsti dagli attuali CCNL per l'invio del cartaceo  tramite - solo a titolo di esempio - per e-mail o SMS.  L' invio  è reso necessario in quanto la Circolare prevede – norma che come CGIL abbiamo contestato – la possibilità per l'azienda di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero identificativo e l'obbligo degli stessi alla comunicazione.
 
N.B. È ovvio che il lavoratore non lo comunicherà se l'azienda non lo chiede e/o se già dotata di posta elettronica certificata, in quanto l'Inps girerà immediatamente all'azienda il certificato telematico ricevuto dal medico. In questa fattispecie ci siamo opposti alla richiesta che Confindustria avanzava di rendere di fatto l'invio del numero da parte del lavoratore, una prassi continuativa in ogni caso e a prescindere dalla facoltà dell'azienda di richiederlo, e con le attuali procedure, ovvero per posta raccomandata,   in quanto a nostro avviso contraddiceva apertamente ( per i costi a carico del lavoratore e non solo) le “modalità coerenti con le innovazioni tecnologiche”, come abbiamo scritto nell'Accordo, una volta tanto previste dalla Circolare. L'accordo infatti su nostra richiesta impegna le aziende a dotarsi della posta certificata nei tempi previsti dalla circolare.

4.In attesa dell'armonizzazione altre modalità attuative di invio del numero identificativo potranno essere definite con accordo aziendale.

N.B. Questa previsione dell'Accordo lascia comunque aperta la possibilità quando ricorrono oggettive e motivate ragioni tecnico-organizzative o quando il lavoratore non è in condizione di utilizzare le “procedure innovative” di comunicare il numero anche con modalità tradizionali.

In conclusione con questi criteri di gestione della fase transitoria previste dall'Accordo abbiamo evitato evidenti forzature già ampiamente presenti nelle posizioni che Confindustria ha avanzato nella fase del negoziato e che potevano naturalmente essere ulteriormente utilizzate negativamente dalle singole aziende. Si tratta ora di operare per una corretta gestione dell'intesa, a tutti i livelli, a partire dall'armonizzazione contrattuale che non necessariamente deve avvenire alla scadenza dei CCNL ma quando le parti lo ritengono opportuno.

fonte : cgil nazionale

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