Mercoledì, 24 aprile 2024 - ore 05.03

Acqua: piena validità delle decisioni dei Sindaci

| Scritto da Redazione
Acqua: piena validità delle decisioni dei Sindaci

Rispettare la Legge : fondamentale dovere in uno Stato di Diritto !  
Per quanto riguarda la validità della Conferenza dei sindaci di venerdì 16 dicembre 2011 che ha bocciato il modello di società mista proposto dal Piano d'Ambito, piuttosto che sparare opinioni solo in una logica di convenienza, correttezza vorrebbe che si leggesse attentamente la normativa di riferimento.
Leggiamo allora l'articolo 8, comma 1 e comma 2, del Regolamento della Conferenza dei comuni che ricadono nel territorio della Provincia di Cremona, approvato in data 16 marzo 2011 da 59 Comuni :
" Art. 8 - Deliberazioni della Conferenza
1. La Conferenza non può deliberare se non sono presenti Comuni che detengono, in prima convocazione, la maggioranza delle quote di rappresentanza degli enti partecipanti alla Conferenza, con almeno 1/3 (un terzo) dei componenti e,in seconda convocazione, almeno il 30 ( trenta) percento di tali quote di rappresentanza, con almeno 1/4 ( un quarto) dei componenti, salvo le deliberazioni relative al parere obbligatorio e vincolante di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), che richiedono la presenza di un numero di Comuni almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto. "

Il testo dice chiaramente che la Conferenza dei Comuni può deliberare, in seconda convocazione, se la quota complessiva di abitanti  rappresentati dai sindaci presenti raggiunge almeno il 30 per cento del totale provinciale.
Alla Conferenza dei Comuni di  venerdì 16 dicembre questa quota del 30 per cento è stata raggiunta e superata, come ha certificato, forse senza accorgersene,  lo stesso presidente dell' assemblea sindaco Leni  quando ha verificato la  presenza di 62 sindaci o delegati e ha dato avvio alla seduta.
Poichè è lo stesso Regolamento che fissa il numero di cittadini residenti, Comune per Comune, basta scorgere l'elenco dei presenti per vedere che la somma dei cittadini rappresentati dai loro Comuni supera abbondantemente il 30 per cento fissato dal Regolamento.

Anche l'uscita di scena di Leni, con la sua quota di cittadini rappresentati da sottrarre alla somma complessiva, non incide più di tanto sul totale di cittadini rappresentati nella Conferenza che rimane ampiamente sopra la soglia regolamentare.  

Per quanto riguarda le deliberazioni relative al parere obbligatorio e vincolante, il Regolamento da un lato si richiama  alla Legge Regionale che prevede espressamente la presenza di un numero di Comuni almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
Dall'altro al comma 2 dell'articolo 8 da invece un indirizzo " restrittivo" rispetto all'artcolo 48 della stessa Legge Regionale perchè prescrive che " le deliberazioni relative al parere  obbligatorio e vincolante ...sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale" .
Dunque si può profilare un conflitto tra i criteri della Legge regionale e questi del comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento della Conferenza dei Comuni.
Mentre per l'articolo 48 basterebbe la maggioranza numerica dei sindaci, il Regolamento locale prevederebbe una restrizione di questa capacità deliberativa.
Per la Legge Regionale la condizione numerica sarebbe sufficiente ed è stata totalmente soddisfatta dalla presenza di 60 sindaci o loro delegati alla Conferenza dei Comuni di venerdì 16 dicembre, essendo la quota numerica da raggiungere quella di quota 58.  

In sintesi, ambedue le condizioni poste dalla Legge Regionale sono state rispettate: quella della quota numerica dei presenti e quella della quota di popolazione rappresentata.

Mentre non è stata rispettata la norma restrittiva prevista dal Regolamento al comma 2 dell'articolo 8.

Legge Regionale 26/2003 e Legge Regionale 21/2010

E' lo stesso Regolamento sopra citato che richiama le disposizioni regionali " in assenza della specifica disciplina delle modalità di votazione, come per la nomina del Presidente della Conferenza dei Comuni " e che sostiene  " sia ancora necessario fare riferimento alle disposizioni dettate dall' articolo 48, comma 3,della Legge Regionale 26/2003, così come modificato dall' art. 1, comma 1, della Legge Regionale 21/2010 con cui vengono definite le votazioni relative alle decisioni su cui la Conferenza è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio e vincolante .

In caso di parere obbligatorio e vincolante le disposizioni " prevedono:

- il voto favorevole dei Sindaci o loro delegati che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito del servizio idrico integrato
- che le deliberazioni hanno validità se il numero dei Comuni presenti è la metà più uno degli aventi diritto al voto. "

Vediamo ora la conformità degli atti deliberati dalla Conferenza dei Comuni del 16 dicembre 2011 :
Punto uno: per quanto riguarda la quota numerica necessaria per poter deliberare un parere obbligatorio e vincolante , la normativa regionale fissa nella metà più uno dei Comuni presenti la quota da raggiungere.
Nulla di nuovo rispetto alle condizioni di cui abbiamo già ampiamente parlato: nel caso della Conferenza dei sindaci di venerdì 16 dicembre 60 Comuni presenti hanno superato di 2 la maggioranza numerica richiesta che era di 58 e dunque hanno potuto esprimere legittimamente un parere obbligatorio e vincolante, perchè negativo, mentre non avrebbero potuto farlo se il voto fosse stato favorevole.

Il Parere  negativo da loro espresso ha politicamente bocciato il modello di gestione avanzato nel piano d'Ambito,  cioè la società mista.

Si tratta di vedere se la conseguenza anche sul piano giuridico è la bocciatura del  Piano d'Ambito e se quindi sia stato scongiurato il rischio del silenzio-assenso.

Punto secondo. Per quanto riguarda poi  l'altra disposizione regionale, quella del voto favorevole a un progetto di gestione dell'acqua, si prevede giustamente la validità del voto solo nel caso rappresenti almeno la maggioranza della popolazione residente. 
Questo perchè un progetto importante e di lunga durata deve avere un consenso sociale e territoriale condiviso almeno dalla metà della popolazione, anche se calcolato sulla rappresentanza.

Nel caso specifico della Conferenza dei sindaci del 16 dicembre, l'assemblea non avrebbe potuto mettere in votazione una proposta di modello di gestione alternativo a quello bocciato. Non perchè non fosse in grado, ma perchè per poter esprimere un voto favorevole ad un progetto che impatta per anni sul territorio e sulla cittadinanza occorre quella clausola di salvaguardia che prevede la validità del voto favorevole solo nel caso sia verificata in assemblea la maggioranza della popolazione rappresentata,

Dunque questa norma della Legge Regionale è un atto d'accusa verso quei sindaci che, non partecipando, non hanno saputo o voluto esprimere un voto favorevole al Progetto di società mista voluta da Salini. Questo sì,  per essere approvato, avrebbe avuto bisogno di un voto favorevole, espressione anche di una maggioranza della popolazione. 

Insomma non è  un caso che la Legge Regionale, nelle disposizioni per le deliberazioni, non citi il termine "voto" da solo, ma scriva esplicitamente  che è " Il voto favorevole"  che, per essere valido,  richiede una maggioranza di popolazione rappresentata.

Se la Legge regionale avesse voluto restringere la " capacità deliberativa" della Conferenza dei Comuni solo al caso di una maggioranza di popolazione rappresentata, avrebbe dovuto scrivere nel testo non " il voto favorevole dei Sindaci o loro delegati che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione...", ma semplicemente e chiaramente " il voto dei Sindaci o loro delegati che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione..."

E' chiaro a tutti, giuristi e no, che non siamo di fronte ad una dimenticanza o a una svista, ma l'esplicita aggiunta dell'aggettivo " favorevole" al termine "voto" ne fa una tipologia giuridica precisa che risponde ad un giusto criterio di salvaguardia democratica.

Il parere negativo della Conferenza dei sindaci ha potuto, invece, essere legittimamente espresso perchè non impone nessun modello nè ai sindaci assenti nè alla maggioranza della popolazione non rappresentata in quell'assemblea.

Azzera solo la situazione, togliendo dal tavolo il progetto avanzato dall'Ato.
Sicuramente sul piano politico. Mentre il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento nega  la validità di questa bocciatura sul piano giuridico , a differenza dell'articolo 48 della Legge regionale.

Poichè la Ratio dell' articolo 48 della Legge Regionale è chiaro: garantire che la proposta di modello di gestione dell'acqua, magari di durata ventennale, sia condiviso da una "doppia maggioranza" , sia numerica di Comuni sia di popolazione rappresentata. Nel contempo motivare i sindaci alla partecipazione alla Conferenza e a non disertare il confronto mantenedo alto, al 50 più 1 per cento, il quorum numerico delle presenze, specificatamente nel caso di pareri vincolanti e obbligatori.   

Alcuni  fautori della garanzia maggioritaria che impone questo articolo, come possono poi pretendere che l'unica alternativa valida al voto favorevole che da il via libera ad un progetto sia il silenzio-assenso ? Il silenzio-assenso risponde ad una garanzia maggioritaria ? Il silenzio-assenso sarebbe dunque equivalente al voto favorevole? La Conferenza dei sindaci non avrebbe altra possibilità che mangiare " quella minestra" o altrimenti vedersela servire fredda dal futuro Commissario?
Certo che no! Ecco perchè l' articolo 48 permette la deliberazione di pareri obbligatori e vincolanti con la sola condizione della presenza della maggioranza numerica dei sindaci, per premiare così la presenza e non l'assenza. 

E i pareri  obbligatori e vincolanti non è detto che debbano per forza essere solo favorevoli .
Solo se sono favorevoli, perchè decidono e impongono alle minoranze un' opzione ben precisa, debbono contare su una doppia maggioranza!

Non c'è dubbio invece che la disposizione prevista al comma 2 dell'articolo  8,  certo  gerarchicamente inferiore alla Legge regionale, non solo sia più restrittiva ma addirittura funzionale a favorire il silenzio-assenso piuttosto che a promuovere la partecipazione libera e consapevole dei Comuni.

Mentre è certa politicamente e giuridicamente la validità del dimissionamento di Leni dalla carica di Presidente della Conferenza dei Comuni ( votata da 60 sindaci) in base all' articolo  6, comma a) e all'articolo 8, comma 1, del Regolamento vigente; certa politicamente e giuridicamente con il voto di 60 sindaci l'elezione a Presidente pro-tempore del sindaco Carmelo Lazzarini al quale spetterà il compito della convocazione della prossima Conferenza dei Comuni; certa politicamente e giuridicamente la sfiducia ai membri assenti del Consiglio di amministrazione dell'ATO; è certa solo politicamente la bocciatura del Piano d'Ambito mentre sul piano giuridico è aperto un conflitto interpretativo.
Dunque tra conflitti interpretativi e riconoscimento o meno del valore politico o anche giuridico della Conferenza dei Comuni del 16 dicembre la comunità provinciale è praticamente spaccata in due. Siamo al bivio: continuiamo il muro contro muro o ricominciamo  con un tavolo di confronto pulito e, si spera, rispettoso della democrazia, delle Leggi, dello Stato di Diritto ?
Marco Pezzoni
( versione integrale)

 

 

 

 

 

 

 

1209 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria