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Adeguamento massimali CIGS e Mobilità

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Adeguamento massimali CIGS e Mobilità

Adeguamento massimali CIGS e Mobilità a variazione indice ISTAT (circ. Inps 4 febbraio 2011, n. 25)
In attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge n° 451/94, che prevede l'incremento annuale dei trattamenti in oggetto, gli importi dei massimali di C.I.G., con decorrenza 1° gennaio 2011, sono stabiliti nelle misure che seguono.
Vi rammentiamo, che i trattamenti di CIG e Mobilità vengono rivalutati nella misura del 100% della variazione media annuale dell'indice ISTAT .
Quanto sopra in attuazione delle modifiche che furono introdotte con la legge 247/08, di recepimento del protocollo d’intesa 23 luglio 2007.

Fonte: cgil nazionale (Carlo Baldini)

1° Massimale
per retribuzioni mensili fino ad Euro 1.961,80  (Anno 2010:  Euro 1.931,86)

 

Anno 2011

Anno 2010

 

Indennità mensile lorda

 

Euro 906,80

Euro 892,96

 

Indennità mensile netta

 

Euro 853,84

Euro 840,81

 

2° Massimale
per retribuzioni mensili superiori a  Euro 1.961,80   (Anno 2010: Euro 1.931,86)

 

Anno 2011

Anno 2010

 

Indennità mensile lorda

 

Euro 1.089,89

 

Euro 1.073,25

 

Indennità mensile netta

 

Euro 1.026,24

 

Euro 1010,57

 

Settore Edile e Lapidei per eventi metereologici

1° Massimale
per retribuzioni mensili fino a  Euro 1.961,80    (Anno 2010: Euro 1.961,86)

 

Anno 2011

Anno 2010

 

Indennità mensile lorda

 

Euro 1.088,16

 

Euro 1.071,55

 

Indennità mensile netta

Euro 1.024,61

         Euro 1.008,97

 

2° Massimale
per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.961,80  (Anno 2010: Euro 1.961,86 )

 

Anno 2011

Anno 2010

 

Indennità mensile lorda

 

Euro 1.307,87

Euro 1.287,90

  

Indennità mensile netta

 

Euro 1.231,49

Euro 1.212,69

 

Gli importi netti sono ricavati dall'applicazione sui valori lordi della ritenuta previdenziale, che è pari al 5,84%.
 Precisiamo infine che l'importo della retribuzione mensile lorda di  Euro 1.961,80, che determina il passaggio dal primo al secondo massimale, comprende anche il rateo della 13° mensilità e di eventuali premi annui o mensilità aggiunte.
 Per l’Indennità di Mobilità i massimali da prendere a riferimento, sia per il primo anno quando la percentuale della stessa, come stabilito dall'art. 7 della legge 223/91, è pari al 100% di quella della CIG e sia per gli anni successivi quando la medesima subisce la riduzione del 20%, restano quelli in vigore nell'anno solare in cui il lavoratore è stato collocato in mobilità.

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