Adeguamento massimali CIGS e Mobilità a variazione indice ISTAT (circ. Inps 4 febbraio 2011, n. 25)
In attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge n° 451/94, che prevede l'incremento annuale dei trattamenti in oggetto, gli importi dei massimali di C.I.G., con decorrenza 1° gennaio 2011, sono stabiliti nelle misure che seguono.
Vi rammentiamo, che i trattamenti di CIG e Mobilità vengono rivalutati nella misura del 100% della variazione media annuale dell'indice ISTAT .
Quanto sopra in attuazione delle modifiche che furono introdotte con la legge 247/08, di recepimento del protocollo d’intesa 23 luglio 2007.
Fonte: cgil nazionale (Carlo Baldini)
1° Massimale
per retribuzioni mensili fino ad Euro 1.961,80 (Anno 2010: Euro 1.931,86)
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Anno 2011 |
Anno 2010
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Indennità mensile lorda
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Euro 906,80 |
Euro 892,96
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Indennità mensile netta
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Euro 853,84 |
Euro 840,81
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2° Massimale
per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.961,80 (Anno 2010: Euro 1.931,86)
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Anno 2011 |
Anno 2010
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Indennità mensile lorda
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Euro 1.089,89
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Euro 1.073,25
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Indennità mensile netta
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Euro 1.026,24
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Euro 1010,57
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Settore Edile e Lapidei per eventi metereologici
1° Massimale
per retribuzioni mensili fino a Euro 1.961,80 (Anno 2010: Euro 1.961,86)
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Anno 2011 |
Anno 2010
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Indennità mensile lorda
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Euro 1.088,16
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Euro 1.071,55
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Indennità mensile netta |
Euro 1.024,61 |
Euro 1.008,97
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2° Massimale
per retribuzioni mensili superiori a Euro 1.961,80 (Anno 2010: Euro 1.961,86 )
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Anno 2011 |
Anno 2010
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Indennità mensile lorda
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Euro 1.307,87 |
Euro 1.287,90
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Indennità mensile netta
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Euro 1.231,49 |
Euro 1.212,69
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Gli importi netti sono ricavati dall'applicazione sui valori lordi della ritenuta previdenziale, che è pari al 5,84%.
Precisiamo infine che l'importo della retribuzione mensile lorda di Euro 1.961,80, che determina il passaggio dal primo al secondo massimale, comprende anche il rateo della 13° mensilità e di eventuali premi annui o mensilità aggiunte.
Per l’Indennità di Mobilità i massimali da prendere a riferimento, sia per il primo anno quando la percentuale della stessa, come stabilito dall'art. 7 della legge 223/91, è pari al 100% di quella della CIG e sia per gli anni successivi quando la medesima subisce la riduzione del 20%, restano quelli in vigore nell'anno solare in cui il lavoratore è stato collocato in mobilità.