Una misura a favore delle lavoratrici e dei lavoratori del settore privato che, introdotta in passato ma da rinnovare annualmente, questo Governo ha invece scelto di rendere strutturale, di allargarne la platea dei beneficiari e di inserirvi novità significative, grazie anche al lavoro del gruppo parlamentare PD. Da sottolineare, ad esempio, che: per la determinazione del premio di produttività viene computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità; l'agevolazione viene incrementata in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro; il lavoratore può scegliere di sostituire il premio in denaro con strumenti di welfare aziendale, sotto forma di beni e servizi (di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria), godendo in questo caso della detassazione totale.
Con la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio sono quindi definiti i criteri per l'applicazione della tassazione ridotta al 10% ai premi erogati in base agli accordi aziendali, i quali devono prevedere specifici criteri di misurazione e verifica.
Ecco i punti principali della misura approvata:
- la tassazione Irpef e addizionali locali con aliquota del 10% sul premio spetta alle lavoratrici e ai lavoratori con un reddito non superiore a 50.000 euro lordi nell'anno precedente l'erogazione del premio stesso;
- l'agevolazione fiscale al 10% è calcolata entro il limite di importo complessivo del premio non superiore a 2.000 euro lordi;
- tale limite è aumentato a 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- i premi di produttività corrisposti entro i limiti previsti non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee);
- la tassazione al 10% è applicata esclusivamente ai premi erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali depositati in via telematica, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, presso la Direzione territoriale del lavoro, insieme al modello di dichiarazione di conformità allegato al decreto.
Attenzione: in caso di premi riferiti al 2015, il deposito dei contratti e della dichiarazione deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (quindi entro metà giugno).
In allegato il decreto