Giovedì, 02 maggio 2024 - ore 16.10

Anziani ADUC RSA e liste d'attesa, i diritti del ‘collocato in graduatoria’

Che fare,una volta ottenuto già il piano terapeutico di inserimento in RSA è in lista d'attesa ed il proprio posizionamento in graduatoria scorre avanti indidietro

| Scritto da Redazione
Anziani ADUC RSA e liste d'attesa, i diritti del ‘collocato in graduatoria’

Anziani ADUC RSA e liste d'attesa, i diritti del ‘collocato in graduatoria’



Liste d'attesa nel sistema sociosanitario. A chi richiede l'ingresso in RSA (residenze sanitarie assistenziali), non basta ottenere sulla carta la quota sanitaria per poterla in concreto ottenere. A volte trascorrono mesi prima che l'erogazione dei denari divenga operativa.



Che fare, allora, una volta ottenuto già il piano terapeutico di inserimento in RSA è in lista d'attesa ed il proprio posizionamento in graduatoria scorre avanti  e indidietro, senza alcuna possibilità di sapere quando sarà in concreto erogata la prestazione? Quali sono i diritti del “collocato in graduatoria”?



Sul punto la giurisprudenza oscilla tra il ritenere comunque legittime le ragioni di bilancio affermando che le graduatorie, laddove stilate con criteri di correttezza, legalità, trasparenza ed equità, rispondano ad esigenze di contenimento dei costi e di organizzazione non eludibili a fronte di domanda di salute in eccesso. Di tal ché non può ritenersi illegittima l'attesa della prestazione a fronte di un corretto uso delle stesse.

Dall'altro lato, le Corti superiori affermano che il diritto alla salute, o quantomeno il nucleo irriducibile del diritto alla salute per come disegnato dall'art. 32 della Costituzione (con tutte le incertezze interpretative che ciò significa) non può trovare compressioni di natura economico-finanziaria. A tal proposito, si è formulato (come anche per il diritto all'istruzione in tema di disabilità) un costrutto giuridico di “sostegno in deroga”, vale a dire l'obbligo, a prescindere dalle risorse, di far fronte in concreto e nell'urgenza del caso, alla prestazione, tanto del sostegno al disabile, quanto all'anziano non autosufficiente.



Si legga quanto, a tal proposito afferma il Consiglio di Stato nella sent. n. 1 del 2020:

“[...] Ritiene il Collegio che una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l’attuazione del dovere di rendere il servizio comporti l’attivazione dei poteri -doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l’attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa. è...”.



Dunque, il consiglio all'utenza “collocata in graduatoria” è quello di:

– effettuare istanza di accesso agli atti, per comprendere se l'Amministrazione abbia rispettato i criteri indicati nei propri regolamenti sulla formazione della graduatoria, attribuendo al paziente un corretto punteggio (generalmente fondato sui valori dell'istruttoria UVM);

– verificare lo scorrimento periodico della propria posizione, ponendola a confronto con altre di pari gravità e con i dati disponibili nella propria regione (dati epidemiologici e relativi al monitoraggio dei LEA e dei Piani relativi alla gestione delle liste d'Attesa;

– intimare l'ottenimento della prestazione a fronte di una irragionevole compressione del diritto alla salute, che significa valutare un tempo congruo per l'ottenimento della stessa, sebbene ciò non corrisponda ad una certezza giuridica.





Claudia Moretti, legale, consigliere Aduc



COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC

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Ufficio stampa: Tel.336672969 - Email: ufficiostampa@aduc.it

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