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Bonifica aree esterne deposito Tamoil. Richiesta apertura nuovo procedimento

I membri dell'Osservatorio Tamoil scrivono una lettera ai componenti dell’osservatorio

| Scritto da Redazione
Bonifica aree esterne deposito Tamoil. Richiesta apertura nuovo  procedimento

Bonifica aree esterne deposito Tamoil. Richiesta di apertura di un nuovo Procedimento Amministrativo.

I membri dell'Osservatorio Tamoil: Gino Ruggeri, cittadino medaglia d'oro (membro effettivo) - Sergio Ravelli (membro supplente) Luigi Iengo, Circolo Legambiente Vedo Verde di Cremona Ezio Corradi, Coordinamento Nazionale No Triv  scrivono una lettera ai componenti dell’osservatorio

 

Ecco il testo della lettera.

ALL'ASSESSORE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E AMBIENTE AI COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO TAMOIL

Il 13 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso straordinario presentato dal manager Enrico Gilberti, ha messo fine al processo Tamoil, confermando la sentenza definitiva di condanna per disastro ambientale colposo. L'esito processuale ha sancito pertanto la presenza di una sorgente unica di contaminazione all'interno della raffineria che si estende all'esterno.

Vale a dire che il prodotto libero (surnatante) disperso nel sottosuolo della raffineria è emigrato verso le aree esterne non di proprietà e non di competenza della Tamoil causando danni ambientali e forse sanitari.

Appare evidente che, essendo stata ritenuta responsabile del danno ambientale, la società Tamoil deve farsi carico della bonifica e dare garanzie in merito. A tale riguardo è doveroso ricordare che nell'accordo sottoscritto il 2 aprile 2011 da enti locali, sindacati e azienda si afferma che “per Tamoil, l'attuazione delle opere di ripristino ambientale nelle aree esterne non costituisce ammissione di responsabilità o rinuncia ad azioni di rivalsa verso terzi responsabili dell'inquinamento”.

Al momento, il progetto approvato per la raffineria è un progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) che prevede il sostanziale “confinamento” della contaminazione all'interno del sito produttivo.

Tuttavia, per quanto riguarda le acque di falda ed il prodotto surnatante, il confine dello stabilimento non è stato rispettato in considerazione dell'ipotesi che le aree rivierasche avessero una sorgente “autonoma” di contaminazione. Di conseguenza le bonifiche previste sono due: la bonifica del sito Tamoil (che purtroppo non può essere effettuata a seguito della trasformazione dello stesso in deposito) e la bonifica delle aree esterne. Per effetto di tale scelta, nonostante siano stati messi in atto notevoli sforzi, seppur tardivi rispetto all'autodenuncia del 2001, anche il procedimento amministrativo evidenzia un gap rispetto alla verità processuale e tecnica in quanto non impone alla società gli stessi obiettivi di bonifica definiti dall'allegato 1 del T.U. ambientale n.152/2006.

Ciò detto, in qualità di membri dell'Osservatorio Tamoil chiediamo formalmente agli organi tecnici e amministrativi di procedere all'apertura di un nuovo procedimento amministrativo per la bonifica delle aree esterne (ex art. 245 TU ambientale) con attribuzione della responsabilità alla Tamoil Raffinazione S.p.A.

Ci auguriamo che gli enti posti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini prendano atto della realtà, così come cristallizzata nelle sentenze penali e adeguino, in conseguenza di ciò, la loroopera.

Cremona, 1° febbraio 2021

 

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