Come si regolamenta il rimborso chilometrico in azienda | G.C.Storti
Molti lavoratori chiedono come sia regolamentato il rimborso chilometrico per l’uso dell’auto propria in una azienda. Ecco una risposta ragionata.
Intanto è da chiarire che un lavoratore non ha l’obbligo di mettere a disposizione la propria autovettura se questo non era stato richiesto all’atto del’assunzione. Nel caso che il lavoratore acconsenta a mettere a disposizione la sua autovettura il rimborso avviene secondo i seguenti criteri:
1.)se in una azienda si applicano le tariffe ACI entro il massimo stabilito dalle stesse non si pagano le tasse ed i contributi ecc. ( ovvero se si applicato tariffe superiori a quelle ACI si pagano tasse e contributi per le quote eccedenti);
2.)è in genere il CCNL che regola questa partita indicando se applicare o meno le tariffe ACI; se il contratto non lo esplicita non vi è l’obbligo da parte del datore di lavoro di applicare le tabelle ACI quindi la soluzione è quella di un accordo con il datore di lavoro:
a. l’accordo può essere o individuale o di gruppo
b. o collettivo con l’intervento del sindacato.
I criteri per definire l’intesa hanno tre punti di riferimento:
1.) il tariffario ACIÂ ( che calcola il rimborso sia in rapporto al tipo di vettura, ai chilometri effettuati ecc.)
2.) il limite dei CV dell’autovettura ( ovvero il datore di lavoro non è obbligato al rimborso sul tipo di autovettura del lavoratore) ma entro determinati limiti che si definiscono;
3.) diverse sentenza chiariscono che il rimborso non può essere inferiore ai costi effettivi che sostiene il lavoratore che mette a disposizione la sua autovettura.
Per concludere.
Se il CCNL non prevede di applicare il criterio di applicare il tariffario ACI non rimane che la strada dell’accordo che può essere o individuale ( o di gruppo di lavoratori) o collettivo con l’ausilio del sindacato.
Gian Carlo Storti
storti@welfareitalia.it
15 gennaio 2012