Martedì, 23 aprile 2024 - ore 18.53

Con Brunetta il merito degli ATA resta al palo

| Scritto da Redazione
Con Brunetta il merito degli ATA resta al palo

ATA e merito. Non ci sono le condizioni per la valutazione
In assenza di un quadro contrattuale e normativo chiaro la premialità di Brunetta resta al palo
Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo Brunetta (n. 150/2009) prevedono che debba darsi attuazione
al sistema di misurazione della performance ispirati al nuovo sistema di valutazione tra cui, in
particolare, la “selettività e differenziazione”.
Si tratta di principi che, nel caso del personale ATA, sono inapplicabili almeno fino a quando non ci sarà
un quadro di normativo e contrattuale chiaro che tenga conto della specificità del settore scuola le
risorse specifiche.
Vediamo perché
L’art. 74 prevede l’emanazione di un DPCM per definire i limiti e le modalità di applicazione ai docenti,
ai ricercatori e ai tecnologi di merito e premi. Nella scuola non si costituisce l’organismo di valutazione
di scuola, mentre premi e valutazione si applicano al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Almeno questo è quanto sembra voler sostenere il decreto in questione. Ma proprio su questo punto si
aprono molte problematicità e contraddizioni. Chi valuta la prestazione lavorativa degli ATA e con quali
soldi si premiano, tenuto conto che il fondo di istituto è unico? Stiamo parlando di circa 238.000
lavoratori e di oltre 42.000 punti di erogazione del servizio. Pertanto la stessa valutazione degli ATA
qualche problema in più lo pone per il fatto che nella scuola c’è un responsabile del personale, il DSGA,
che è diverso dal dirigente, il quale non ha poteri sostitutivi del direttore. Quindi il dirigente in questo
caso è responsabile degli obiettivi della performance, sulla base dei quali dovrebbe effettuare la
valutazione, ma non ha la gestione diretta del personale. Una specifica problematicità che non è
considerata all’interno del decreto e che invece, a nostro parere, non può essere trascurata.
Inoltre, secondo l’art. 5, gli obiettivi del ciclo di gestione della performance sono programmati su base
triennale e definiti prima del rispettivo esercizio finanziario dagli organi di indirizzo politico
amministrativo. Il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti
dalla contrattazione integrativa. Si tratta di una misura che comporta la definizione di risorse certe e
non riducibili per almeno un triennio. Questa certezza non esiste più da anni nella scuola in
conseguenza dei tagli, violenti, agli organici di personale. Inoltre per il raggiungimento degli obiettivi di
performance alcune peculiarità del comparto scuola impediscono di per sé una programmazione
triennale:
· le pesanti riorganizzazioni introdotte dai regolamenti del Ministro Gelmini costringono migliaia di
docenti e ATA, perdenti posto, a spostarsi continuamente
· il contesto disagiato in cui si collocano moltissime scuole
· l’alto numero di personale precario
· la programmazione delle attività didattica e della spesa, in relazione al Piano dell’offerta
formativa, che ha come riferimento l’anno scolastico, mentre nell’articolo 5 si riconduce la
programmazione triennale agli strumenti di programmazione della spesa per esercizio
finanziario.
Inoltre, l’articolo 12 prevede quali sono i soggetti responsabili del processo di misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche. In tutto quattro soggetti: i
due organismi, quello centrale (art. 13) e quelli indipendenti (art. 14) della singola amministrazione, i
dirigenti di ciascuna amministrazione e l’organo di indirizzo politico. Nel caso della scuola il Decreto non
ipotizza un organismo diverso tanto meno non è pensabile la costituzione di un organismo nazionale e
di indirizzo politico per circa 10.480 scuole. A meno che per l’organismo politico non si intenda lo stesso
Ministro.
E’ evidente che l’applicazione di queste norme si scontra in primo luogo con la peculiarità della
prestazione lavorativa svolta dal personale ATA nella scuola oltre che con caratteristiche relative
all’organizzazione del lavoro che comportano una necessaria integrazione con la docenza e la
dirigenza.
Inoltre, nella scuola, i fondi attributi dal Ccnl in vigore per la contrattazione integrativa di istituto sono
finalizzati alla retribuzione delle prestazioni effettivamente svolte e, pertanto, sono indistinti tra docenti e
ATA. Ciò vuol dire che si rende quantomeno necessario il rinnovo contrattuale per finalizzare quote di
salario accessorio all’applicazione delle norme Brunetta su la “selettività e differenziazione”.
Nelle condizioni in cui sono le segreterie ed in considerazione che per gli ATA, tutti, sta per arrivare un
ulteriore taglio di oltre 14. 000 posti, introdurre alcune norme del Brunetta (tipo le fasce in cui dividere
per i compensi) significa creare una logica che è contraria al lavoro di gruppo, e alla collaborazione,
indispensabile invece per far funzionare i servizi, specialmente in queste condizioni.
Abbiamo dichiarato da subito la nostra contrarietà all’applicazione di questo provvedimento nei settori
della conoscenza, continueremo a batterci in tutte le sedi per contrastarla poiché riteniamo che allo
stato attuale non esistano le condizioni di praticabilità previsti dalla norma come abbiamo sostenuto
durante l’ultimo incontro con il Miur in cui abbiamo chiesto il ritiro della nota dell’USR Veneto che sulla
contrattazione di scuola cerca di sostenere una linea diversa da quella indicata dallo stesso Miur con la
circolare del 23 settembre 2010.

fonte: Informa Email n 4 del 4 feb 2011 FLC CGIL Cremona CON DIRITTO DI AFFISSIONE ALL’ALBO SINDACALE


 

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