Venerdì, 29 marzo 2024 - ore 14.27

Contratto di lavoro individuale

| Scritto da Redazione
Contratto di lavoro individuale

Il  contratto di lavoro individuale è un accordo fra le parti: datore di lavoro e lavoratore.
Nell'ordinamento italiano il rapporto di lavoro è il rapporto giuridico che ha origine dal contratto di lavoro ed è caratterizzato da molteplici situazioni giuridiche, di cui due obbligazioni principali
Obbligazione  in capo al  datore di lavoro: erogare la  retribuzione
Obbligazione del lavoratore:rendere delle prestazioni lavorative
L'obbligazione di lavorare è elemento essenziale del rapporto di lavoro. In capo al lavoratore, vi è un'obbligazione strettamente personale che non ammette (salvo rarissime e peculiari eccezioni) l'adempimento da parte di sostituti o la cessione del contratto.
Il rapporto di lavoro, in genere è sottoposto ad un patto di prova liberamente recedibile da entrambe le parti, che si pone come condizione risolutiva del rapporto lavoristico. Decorso tale periodo valgono le ordinarie tutele contro il licenziamento ad nutum del lavoratore.
I contenuti di un  contratto individuale di lavoro:
1 L'obbligazione di lavorare
1.1 Mansioni e cambiamenti
1.2 Luogo di lavoro
1.3 Tempo della prestazione di lavoro
1.4 Riposi, ferie e festività
1.5 Potere disciplinare
2. La retribuzione
3 Ulteriori situazioni giuridiche
3.1 L'obbligo di fedeltà del lavoratore
3.2 Sicurezza del personale, obbligo del datore di lavoro
3.2.1 Doveri del datore di lavoro
3.2.2 Diritti-doveri aggiuntivi del lavoratore
3.3 Diritti non patrimoniali dei lavoratori
Il contratto individuale non può essere peggiorativo del contratto collettivo (CCNL).
Può invece essere  migliorativo.
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Contenuti del CLI ( Contratto Lavoro Individuale)
L'obbligazione di lavorare
L'obbligazione di lavorare è elemento essenziale del rapporto di lavoro. In capo al lavoratore, vi è un'obbligazione strettamente personale che non ammette (salvo rarissime e peculiari eccezioni) l'adempimento da parte di sostituti o la cessione del contratto. Il rapporto di lavoro, in genere è sottoposto ad un patto di prova liberamente recedibile da entrambe le parti, che si pone come condizione risolutiva del rapporto lavoristico. Decorso tale periodo valgono le ordinarie tutele contro il licenziamento del lavoratore ( giusta causa ecc.)
 Mansioni e cambiamenti
Spetta al datore di lavoro il potere di servirsi, a seconda dei periodi, di una determinata mansione tra quelle previste al momento dell'assunzione, ricomprese in una "qualifica" di individuazione sindacale. Tale potere viene chiamato potere direttivo ed è configurabile come potere giuridico in quanto determina le modalità dell'adempimento dell'obbligazione in capo al lavoratore: modalità che va seguita dal lavoratore, il quale è inadempiente anche se svolge un'attività prevista dal contratto (o dagli accordi collettivi) ma non indicata dal datore di lavoro al momento dell'esercizio del potere direttivo. Il datore di lavoro ha anche la possibilità di controllare il comportamento tenuto dal lavoratore, nei limiti stabiliti dalla l. 300/70 (c.d. statuto dei lavoratori).
Il lavoratore, a seguito di esercizio unilaterale del potere del datore di lavoro  può essere adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, purché non inferiori (demansionamento). L'assegnazione a mansioni superiori comporta immediatamente il diritto del lavoratore a percepire il trattamento retributivo corrispondente (superiore a quello originario) e , se si protrae per un periodo superiore a tre mesi (o per un periodo minore stabilito dai contratti collettivi applicabili), diviene definitiva. Sono nulli patti contrari. Una limitata possibilità di deroga  è affidata alla contrattazione collettiva, nell'ambito di procedure volte a fronteggiare la crisi dell'impresa ecc.
Luogo di lavoro
L'art. 1182 c.c. stabilisce che il luogo dell'adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della prestazione o di altre circostanze.
Il luogo di lavoro deve essere indicato nel contratto individuale.
Dalla identificazione del luogo di lavoro  vengono chiariti alcuni concetti.
La trasferta significa che il datore di lavoro può disporre che il lavoratore operi temporaneamente la sua attività in altra sede aziendale. In questo caso i costi della trasferta ( orari,pasti,pernottamento ecc) sono a carico dell’azienda.
Il trasferimento significa che il datore di lavoro trasferisce il lavoratore in altra unità produttiva .In questo caso i costi per raggiungere il luogo di lavoro  sono a carico del lavoratore. Il trasferimento va concordato con il lavoratore, salvo i casi previsti dal CCNL.

(continua)

a cura Gian Carlo Storti

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