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Le nuove regole per la morosità condominiale in materia di utenza idrica

A partire dal 1.1.2020, entra in vigore la deliberazione n. 311/2019//R/IDR di ''Regolazione della morosità del servizio idrico integrato''

| Scritto da Redazione
Le nuove regole per la morosità condominiale in materia di utenza idrica

A partire dal 1.1.2020, entra in vigore la deliberazione n. 311/2019//R/IDR di “Regolazione della morosità del servizio idrico integrato” (REMSI) emessa il 16.7.2019 dall’Autorità di Regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) all’esito di un triennio di lavoro avviato con il D.P.C.M. del 29.8.2016, che aveva richiesto all’Authority di predisporre più efficaci “misure per il contenimento della morosità”.

I punti salienti del provvedimento sono di seguito ricapitolati:

- decorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore invia all’utente finale – ossia la persona fisica o giuridica che ha stipulato il contratto di fornitura – un sollecito di pagamento;

- all’esito di detto sollecito, e decorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura, il gestore trasmette l’avviso di costituzione in mora così da poter recuperare, oltre al dovuto, le spese digestione della pratica e far maturare gli interessi moratori con decorso dalla scadenza della bolletta al tasso fissato dalla B.C.E. maggiorato di 3,5 punti percentuali;

- decorso anche termine di mora -termine che ha peraltro scadenze differenziate a seconda del metodo di spedizione dell’avviso (raccomandata a.r., P.E.C. ecc.) –, non risultando pervenute proposte di rientro rateizzato – aventi comunque una durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili, periodicità pari a quella della fatturazione, maggiorazione degli interessi in caso di omesso pagamento di una rata o, se convenuta dalle parti, decadenza dal beneficio del termine con saldo del residuo entro 20 giorni –ed escusso, altresì, il deposito cauzionale a parziale copertura del credito, il gestore può procedere alla limitazione e/o sospensione della fornitura;

- la limitazione è praticabile solo se tecnicamente possibile tramite l’installazione del cosiddetto “riduttore di flusso”, ossia un impianto volto ad assicurare l’erogazione d’acqua sufficiente al minimo vitale (50 litri per abitante al giorno);

- ove ciò non sia attuabile – e di tale impossibilità il gestore deve darne motivata comunicazione all’utente – è possibile sospendere la fornitura, ma soltanto a fronte di un insoluto superiore all’esborso dell’annualità precedente l’anno di costituzione in mora e relativamente alla fascia di consumo a tariffa agevolata;

- in ogni caso la limitazione e la sospensione del servizio sono attuate in misura differenziata a seconda del livello di morosità;

- in particolare, ove l’insoluto non superi il triplo del corrispettivo annuo relativo al volume della fascia agevolata e l’utente non sia stato destinatario di costituzioni in mora per un periodo di 18 mesi, le spese per l’intervento tecnico di limitazione rimangono a carico del gestore, mentre la sospensione può avvenire solamente dopo 25 giorni dalla suddetta operazione;

- viceversa, ove l’insoluto superi la soglia di cui sopra, l’intervento tecnico di limitazione è a spese dell’utente e la sospensione è possibile dopo 20 giorni;

- nelle ipotesi più gravi è altresì ammessa la disattivazione del servizio con contestuale risoluzione del contratto, ad esempio in caso di manomissione dei sigilli o del riduttore di flusso durante il periodo di limitazione e/o la sospensione della fornitura;

- infine, a tutela della fasce più deboli della popolazione e di determinate esigenze di pubblico interesse, sono individuate alcune speciali categorie di utenti non disalimentabili, ossia da un lato gli utenti in un comprovato stato di disagio economico e sociale che fruiscono del cosiddetto “bonus sociale idrico”; dall’altro le forniture che coinvolgono strutture pubbliche tra cui, ad esempio, ospedali, case di cura, carceri, istituti scolastici, caserme militari ecc.

La deliberazione coinvolge anche le utenze intestate al condominio - che viene equiparato in toto all’utente finale – determinandosi in tal modo una serie di problematiche e interrogativi di non poco conto.

Il condominio, infatti, può stipulare un contratto di fornitura sia per le parti comuni del fabbricato (ad esempio, irrigazione del giardino, piscina ecc.) che per gli immobili in proprietà individuale.

In entrambi i casi, tuttavia, la morosità è determinata essenzialmente dal mancato o ritardato versamento della quota di contribuzione da parte di alcuni condomini, dal che vi è il rischio che la limitazione e/o la sospensione del servizio finisca per coinvolgere anche la parte virtuosa della compagine.

Tale problematica si interseca con il riformato art. 63 disp. att. c.c. che al comma 3 prevede espressamente che “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruzione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.

Tuttavia, a prescindere dalle difficoltà di carattere tecnico - dovendo l’amministratore agire sui flussi d’acqua dello stabile con l’accortezza di non pregiudicare gli altri condomini - e giuridiche – risultando tale iniziativa potenzialmente in contrasto con il diritto alla salute costituzionalmente garantito, dal che sull’annosa questione si registrano oramai da anni discordanti pronunce da parte della giurisprudenza –è evidente che la tempistica prevista dal codice (sei mesi) mal si concilia con quella ben più stringente della deliberazione, che ragiona in termini di giorni (10/25 giorni dalla scadenza della fattura, 20/25 giorni dall’intervento di limitazione del servizio ecc.).

Altresì, il provvedimento prevede che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, non possa essere attivata la procedura di limitazione e/o sospensione del servizio ove intervenga, in un’unica soluzione, un pagamento pari alla metà dell’esposizione complessiva.

Al tempo stesso, tuttavia,le sanzioni vengono applicate qualora il condominio non sia in grado di saldare il residuo entro i successivi sei mesi.

Proprio al fine di evitare il coinvolgimento dei condomini virtuosi la deliberazione caldeggia il meccanismo della cosiddetta “disalimentazione selettiva”, demandando a un non meglio precisato “Ente di governo competente” la promozione e l’installazione di misuratori per ogni singola unità immobiliare.

Ma trattasi di misure ancora sulla carta, mentre la minaccia delle sanzioni è reale.

Avv. Giuseppe Zangari

 

 

fonte comunicatistampa.net

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