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Modello Eas: invio entro il 31 dicembre (con sanzione). E attenzione al cambio dell'IBAN

| Scritto da Redazione
Modello Eas: invio entro il 31 dicembre (con sanzione). E attenzione al cambio dell'IBAN
Con Circolare n. 38/2012 l’Agenzia delle Entrate ha fissato lunedì 31 dicembre come termine ultimo per inviare il Modello EAS, aggiungendo una sanzione di 258 euro per quelle associazioni che fossero tenute alla comunicazione e che, nel 2012, non abbiano effettuato la comunicazione nei termini previsti (60 giorni dalla costituzione) ovvero per le forme associazionistiche diverse dalle organizzazioni di volontariato iscritte (quindi associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, ecc.), che sono state invece esentate da tale comunicazione. Per maggiori chiarimenti relativi agli obblighi di invio del modello consulta la Guida operativa CSVnet allegata a questa newsAttenzionetutte le associazioni che hanno cambiato l'IBAN del proprio conto corrente nel corso del 2011-2012 è opportuno che comunichino all'Agenzia delle Entrate la variazione. La mancata comunicazione è fra le cause del mancato pagamento del 5xMille relativo all'anno 2010. Per questo motivo vi invitiamo a controllare la correttezza dell'IBAN della vostra associazione riportato al seguente linkhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/Anno_2010_pagamenti.htm




L’obbligo di comunicare i dati sulle attività per gli enti associativi con il Modello EAS, era stato introdotto con l’art. 30 del DL 185/08 ed era stato fissato a 60 giorni dalla costituzione oppure, come termine ultimo, entro il termine del 31 marzo per l’anno 2011, con la possibilità di comunicarlo tardivamente per il 2012 entro il 30 settembre (“Decreto semplificazioni” n.16/12).

Si ricorda che tale adempimento non riguarda le OdV iscritte al Registro regionale delle associazioni di volontariato che rimangono esonerate da tale comunicazione obbligatoria se non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali del D.M. 25 maggio 1995. In questo caso, infatti, essendo tali attività detassate, la OdV mantiene lo status fiscale di ONLUS, in caso contrario, ovvero qualora l’OdV svolga attività commerciale, e quindi sia regolarmente titolare di partita IVA, deve effettuare tale comunicazione e l’Agenzia accerterà le condizioni per il mantenimento dello status ONLUS.
Guida operativa di CSVnet all'adempimento dell'articolo 30 sul modello EAS

Con questo ultimo provvedimento (Circolare 38/E), l’Agenzia precisa che, in via eccezionale per il 2012, la possibilità di “sanare” la dimenticanza della comunicazione è fissata al 31 dicembre come termine massimo, mentre per gli anni prossimi, sarà sempre al 30 settembre di ogni anno (corrispondendo la sanzione di 258 euro).
A partire dal 2013, perciò, le associazioni che si costituiscono (e che sono tenute alla comunicazione) potranno:
  • effettuare la comunicazione EAS entro 60 giorni dalla comunicazione senza sanzioni;
  • effettuare la comunicazione tardiva entro il 30 settembre corrispondendo la relativa sanzione.
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