Venerdì, 29 marzo 2024 - ore 01.18

Ordine di trattazione del Consiglio Comunale del 14 giugno 2021 - ore 14,30

Interrogazione presentata in data 27 maggio 2021 dalla consigliera comunale del Gruppo consiliare Partito Democratico Stella Bellini sull'episodio di violazione del Regolamento comunale in materia di requisiti per l'autorizzazione a pubbliche manifestazioni.

| Scritto da Redazione
Ordine di trattazione del Consiglio Comunale del 14 giugno 2021 - ore 14,30

Illustrissimo Signor Sindaco, alcuni giorni addietro si è ripetuta, con le medesime modalità del passato, una vistosa violazione del divieto di apologia del fascismo, per rafforzare il quale è stata attivata, per impegno di alcuni Comuni e delle Associazioni antifasciste, una proposta di legge di iniziativa popolare. Lo stesso nostro Consiglio Comunale, con una significativa maggioranza, aveva recentemente approvato un Regolamento, finalizzato a determinare come requisito determinante ai fini autorizzativi di pubbliche manifestazioni e accesso agli spazi comunali la dichiarazione di appartenenza ai valori liberal democratici sanciti dalla Costituzione.

Ciò premesso, la manifestazione, non autorizzata ma consentita, motivata come gesto di libertà di culto, reiterando la volontà di esa1tare, in antitesi ai perni su cui fonda la Repubblica, scaturita dalla Resistenza e dalla Liberazione, appare intollerabile, in quanto non solo ha violato la Legge Scelba ed il Regolamento Comunale, ma si è posta su un terreno di disprezzo della volontà e degli auspici del Consiglio Comunale.

Essendo evidente che non di cerimonia religiosa di suffragio si tratta (e si trattò sempre nel passato), bensì di reiterazione di una testimonianza storico-politica, rivolta a rinverdire le "gesta" ignobili del ventennio, ed essendo altresì evidente la volontà di depotenziare quando non di insolentire l' indirizzo del massimo organo comunale.

Non appare neanche il caso di manifestare anche in questo caso lo sconcerto per questo ulteriore episodio con cui viene reiterato un incoercibile pregiudizio contro un’auspicabile convergenza verso i valori e le garanzie liberal democratiche, suscettibili di consolidare la base fondante della Repubblica in cui si riconosca tutto il popolo italiano.

Mentre, invece, è stata reiterata pubblicamente la volontà di ribadire un'inaccettabile equivalenza tra gli opposti campi (tirannia e lotta per la libertà) e le opposte ragioni, di cui ha fatto giustizia la Liberazione. Le cui conquiste, che hanno permesso oltre 75 anni di libertà collettive ed individuali e di diffuso benessere, non possono in alcun modo essere sottoposte a costante "revisionismo" di stampo fascista; cui fanno da alimento l'assuefazione ai traumi, alle "discontinuità", il ripiegarsi nel proprio particolare, il deporre gli strumenti della comune testimonianza civile.

Tutti gesti che svuotano la democrazia e la libertà e rendono, alla distanza, sempre più vulnerabile il sistema per il quale, settant'anni fa, l'Italia, umiliata da una guerra assurda e da vent'anni di dittatura, si batté e vinse.

Ciò premesso, nel manifestare e ribadire, rispetto al lamentato episodio, gli stessi convincimenti espressi da tutto le sensibilità democratiche, si chiede che la Signoria Vostra ufficializzi nella sede istituzionale le ragioni per cui il Comune di Cremona non ha rilasciato l'autorizzazione per una manifestazione per cui mancavano i requisiti formali e morali.

Parimenti si chiede che venga ribadita una presa di distanza dai motivi ispiratori di una gestione flessibile dell'ordine pubblico di una manifestazione non autorizzata.

Interrogazione presentata in data 4 giugno 2021 dal capogruppo del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Luca Nolli sugli interventi sulla tangenziale di Cremona.

Premesso che:

la Regione Lombardia con la Delibera 4381 del 3 marzo 2021 stanziava 2.000.000,00 di Euro per la messa in sicurezza della tangenziale urbana;

ci sono tratte della tangenziale prive di una barriera spartitraffico;

il ponte di via Bergamo necessità di verifiche e manutenzione;

le immissioni dal lato sinistro di marcia sono estremamente pericolose (distributore davanti l'ex raffineria, uscita dell'area commerciai Maury's, curva inversione di marcia davanti concessionaria BMW);

la rotatoria con via Trebbia ha regole di precedenza "anomale" per una rotatoria e un angolo di uscita verso via Trebbia pericoloso;

il traffico nel rondò con via Castelleone è in continua crescita (anche per l'aumento sconsiderato di insediamenti commerciali in quell'area).

Tutto ciò premesso si interrogano  il Sindaco, la Giunta e l'assessore competente:

  1. come si intendano spendere quei finanziamenti della Regione e quali opere si intende realizzare per spenderli al meglio.
  2. quali siano le tempistiche e il cronoprogramma per realizzare tali opere.

Mozione presentata in data 8 aprile dal capogruppo del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Marcello Ventura riguardante le misure a sostegno di adolescenti e giovani.

Premesso che:

l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha visto una chiusura delle scuole, delle Università e di ogni altro luogo che favorisse l'aggregazione tra giovani e adolescenti;

la didattica a distanza non ha messo molti studenti nelle condizioni di poter frequentare con regolarità le lezioni ed ha portato ad un calo della preparazione scolastica,

gli anni dell'adolescenza e della fase successiva sono cruciali per lo sviluppo psico-fisico della persona;

i due Governi che si sono avvicendati nella gestione della pandemia non hanno implementato misure esaustive volte a contrastare i problemi legati al disagio psicologico, sociale ed economico che stanno vivendo giovani ed adolescenti.

Considerato che:

dai pronto soccorso della Lombardia sono aumentate del 50% le richieste di ricovero in neuropsichiatria infantile per autolesionismo e tentati suicidi;

accanto all'aumento dei casi di autolesionismo e tentato suicidio nelle fasce d'età più giovani vi è un consistente aumento dei casi di disturbi del comportamento alimentare, psicosi con compromissione di realtà, aggressività e comportamenti distruttivi, ritiro sociale e dipendenza da internet;

tra giovani ed adolescenti è aumentato il consumo di psicofarmaci e, conseguentemente, la richiesta di supporto psicologico;

sul territorio nazionale è aumentato del 209% il consumo di bevande alcoliche nella fascia d'età dai 18 ai 24 anni;

due ragazze di tredici anni residenti nella provincia di Cremona sono state portate al pronto soccorso in stato di coma etilico nel giro di due giorni e che il 17% delle intossicazioni etiliche riguarda i minori di 14 anni.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

  1. alla creazione ed alla promozione sul territorio di altri punti facili d'accesso per il supporto psicologico oltre ai già presenti consultori e che questi nuovi punti siano accessibili senza appuntamento;
  2. a coinvolgere tutti i movimenti studenteschi e giovanili sul territorio, le rappresentanze studentesche ed universitarie alla costituzione di un tavolo di lavoro in cui vi possa essere un confronto serio per cercare fattive soluzioni al disagio evidente nelle giovani generazioni.

Mozione presentata in data 4 giugno 2021 dal capogruppo del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Marcello Ventura sul “gattile” di Cremona.

Premesso che:

la Legge regionale n. 33 del 30/12/2009

art 105 comma 7 recita: I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'A TS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita

Art. 107

(Funzioni e competenze della Regione, della A TS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria) commi

  1. Le strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali, amatoriali, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della ATS territorialmente competente; a tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune che, anche con il preventivo coinvolgimento della A TS, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.
  2. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti locali).
  3. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.

Considerato che:

il Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo Il, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"

Art.1

(Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe)

Comma 2. All'anagrafe devono essere iscritti: lett c) i gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, identificati in occasione della sterilizzazione o di altri interventi che permettano l'inoculazione di microchip

Art. 11

(Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)

Comma 10. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.

Nonché il regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali art 22 e 23 palesa le responsabilità specifiche dell'amministrazione sia per la gestione che la protezione dei gatti

Osservato che:

la problematica relativa al "gattile" di via Bissolati è risaputa da tempo e nonostante le specifiche competenze previste dalla normativa regionale in merito alle responsabilità dell'amministrazione, nulla di concreto è stato fatto;

l'area individuata (via Brescia) si è rivelata inadeguata sia per l'elevato costo di adeguamento che la posizione richiede sia per la sicurezza;

considerato che uno dei canili è vuoto;

che comunque ci sono altre aree sicuramente più indicate per l'eventuale realizzazione di un gattile come ad esempio nel quartiere Zaist, aree attigue alle cascine Riposo e cascina Riposino o al Quartiere Cambonino (dietro la cascina) o nell'enorme area un tempo concessa alle feste dell'Unità;

non vi è contezza dell'effettivo numero di animali presenti;

che il tempo richiesto per lo spostamento di tutti gli animali è di almeno 3- 4 mesi (ad iter avviato).

Impegna il Sindaco e la Giunta:

  1. a produrre copia degli eventuali pareri scritti rilasciati dall'ATS competente;
  2. ad effettuare un censimento al fine di avere certezza sul numero di animali da trasferire;
  3. ad individuare (sentito le autorità competenti e le associazioni interessate) entro 10 giorni dalla presente mozione aree adeguate a realizzare definitivamente il gattile;
  4. a produrre un progetto di struttura seguendo pedissequamente quanto previsto delle vigenti normative (L.R. lombardia 33/09 e Reg 2/2017);
  5. a rendicontare i lasciti e quanto è in disponibilità ed a intervenire economicamente.

Ordine del giorno presentato in data 8 giugno 2021 da consiglieri comunali vari (primo firmatario Paola Ruggeri) sulla libertà di cure e cure di fine vita.

Premesso che:

la legislazione italiana negli ultimi anni prevede la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge. Il riferimento legislativo è, in particolare, alle seguenti leggi: Legge n° 38 del 15 marzo 2010: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; Legge n° 219 del 2017: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento;

Sono così confermati principi già contenuti:

  • negli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana
  • negli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), solennemente proclamata una prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000 e una seconda volta a Strasburgo il 12 dicembre 2007;
  • nella Convenzione sui Diritti dell'uomo e la Biomedicina (Oviedo 1997), ratificata nel 2001 dal nostro paese (Legge n° 145 del 28 marzo 2001);

la Corte Costituzionale ha preso posizione sul tema del “suicidio assistito” con sentenza 25 settembre 2019, sollecitando il Parlamento a legiferare in materia, e dichiarando costituzionalmente illegittimo a determinate condizioni l'articolo 580 del Codice Penale, ritenendo “non punibile” chi assista il paziente che abbia maturato “autonomamente e liberamente” il proposito di togliersi la vita, essendo affetto da una “patologia irreversibile” che sia causa di “sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili per il malato”, e in grado di sopravvivere solo attraverso “trattamenti di sostegno vitale” ma capace comunque di “prendere decisioni libere e consapevoli”;

una legge di iniziativa popolare su Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia è stata depositata il 13 settembre 2013 e non ancora discussa.

Considerato che:

l'applicazione della Legge n° 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" a più di tre anni di distanza dalla sua pubblicazione (dicembre 2017) è ancora disattesa;

la popolazione non è mai stata adeguatamente informata con campagne mediatiche sul tema;

le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono depositate in varie sedi (Comuni, Associazioni, Notai, Autorità Consolari) e non esiste un sistema telematico in grado di garantire la reale attuazione pratica delle DAT sul territorio nazionale;

la Legge n° 38 del 15 marzo 2010 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore è anch'essa largamente disattesa nel nostro Paese, le cure palliative sono presenti in misura del tutto insufficiente e non sono in grado di garantire, come era nel dettato della legge, tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, l'istituzione di Reti di cure palliative e terapia del dolore, promuovere l'ospedale-territorio senza dolore, promuovere la formazione e campagne di informazione;

il Parlamento non ha dato seguito alle indicazioni contenute nella sopracitata sentenza della Corte Costituzionale in tema di “suicidio assistito”;

la legge di iniziativa popolare su Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia depositata il 13 settembre 2013 non è ancora stata discussa

Ritenuto che:

la piena applicazione delle Leggi esistenti relative alle cure palliative e al Consenso informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento, unita al rispetto delle buone pratiche mediche, potrebbe garantire libertà di cura, risparmiare sofferenze evitabili e non volute, nel pieno rispetto della dignità e della volontà della persona malata.

Considerato che:

è fondamentale garantire a tutti i pazienti assistenza e cure sempre più adeguate e complete dal punto di vista medico, psicologico e sociale mettendo sempre al centro l'uomo con i suoi diritti e le sue libere scelte, avvicinandosi a lui con atteggiamento laico e responsabile;

il punto di partenza di una riflessione morale è il concetto di persona, di libertà e di dignità ad essa strettamente collegati e tra loro indissolubilmente intrecciati. Ed è proprio in virtù di questo che ciascuno di noi dovrebbe essere libero di individuare ed interpretare al meglio il concetto di dignità e su questo valutare la propria e l'altrui esistenza.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco:

  • a promuovere e favorire momenti di incontro e approfondimento sulle tematiche del fine vita;
  • a sollecitare il Governo affinché si possano pienamente applicare le leggi esistenti in materia, e si faccia chiarezza su quelle norme e quelle linee guida che devono accompagnare ogni individuo in quella fase così difficile e così intima com'è quella dell'abbandono della vita terrena, anche in considerazione dell'importanza che avrà negli anni futuri questo profilo legislativo ed il suo completo sviluppo.

Ordine del giorno presentato da consiglieri comunali vari (primo firmatario Carlo Malvezzi)  sulla conservazione delle ceneri del defunto nei luoghi di culto cittadini.

Premesso che:

nel Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di Cremona l 'art. 77 "Cinerari" dispone che le ceneri possono essere tumulate in cinerari oppure in altra sepoltura cimiteriale (un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia). Dal 10 febbraio 2005, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento regionale è possibile inoltre l'affidamento delle ceneri ai familia1i per la conservazione e la dispersione delle ceneri;

l'attuale legislazione nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria proibisce ogni attività, esercitata con finalità lucrative, avente a oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata.

Considerato che:

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Terza, con la sentenza 14 novembre 2018 resa nella causa C-342/17 relativa ad un contenzioso davanti al TAR Veneto, ha stabilito che una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell'Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La restrizione, secondo i giudici, non è giustificata dalle ragioni imperative di interesse generale addotte dal governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia;

la Corte sottolinea che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sono inerti dal punto di vista biologico, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie. Per quanto attiene alla tutela del rispetto della memoria dei defunti, la Corte ritiene che la normativa nazionale in questione si spinga oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo;

per quel che riguarda i valori morali e religiosi prevalenti in Italia infine (che osterebbero a una finalità lucrativa delle attività di conservazione di resti mortali), la Corte rileva che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie in Italia è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dalla pubblica autorità e che l'apertura di tale genere di attività alle imprese private potrebbe essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, l'Italia evidentemente non considera contrario ai valori morali e religiosi.

Considerato altresì che:

alcune amministrazione comunali hanno permesso la conservazione delle ceneri dei defunti nelle chiese. Ad esempio a Vicenza, nella parrocchia di san Gaetano, in centro storico, con il nulla osta del Comune in quanto non contrario alla normativa, è stato realizzato un cinerario. Unica prescrizione, oltre la gratuità, l'attivazione di un sistema di controllo contro le profanazioni, condizione richiesta anche quando le urne vengono conservate a casa. Anche a La Spezia le urne funebri potranno essere conservate in un luogo di culto grazie ad una modifica del regolamento di polizia mortuaria adottata in seguito ad una richiesta di un parroco di una chiesa cittadina.

A Cremona, don Andrea Foglia, parroco di S. Abbondio, in considerazione del fatto che la pratica della cremazione è in crescita, ha da tempo avanzato pubblicamente la proposta di poter collocare le ceneri del defunto in edifici di culto o in spazi annessi agli stessi, qualora le condizioni logistiche lo permettano.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

a proporre al Consiglio l'approvazione di un'integrazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cremona al fine di prevedere esplicitamente e regolamentare la possibilità di conservazione delle ceneri del defunto in un luogo di culto, ad oggi in ogni caso non espressamente vietata e pertanto già autorizzabile.

 

 

 

446 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria