Domenica, 28 aprile 2024 - ore 21.35

Referendum costituzionale: cosa cambia per sanità e sociale se vince il SI

Il referendum sulla riforma costituzionale che si svolgerà in autunno riguarda anche i settori della sanità e del sociale. Alcune delle modifiche alla Costituzione su cui gli elettori decideranno, infatti, riguardano anche questi ambiti.

| Scritto da Redazione
Referendum  costituzionale: cosa cambia per sanità e sociale se vince il SI

Ci soffermiamo in particolare, delle modifiche all’articolo 117, quello che definisce le competenze di Stato e Regioni. (Ovviamente anche altre modifiche, come quella relativa ai poteri e alla composizione del Senato, hanno indirettamente conseguenze su sanità e sociale, come su ogni settore su cui fanno leggi)

Ecco le modifiche possibili all’articolo 117. Se al referendum vince il sì, queste modifiche vengono introdotte; se vince il no, tutto resta come adesso.

COMPETENZE DELLO STATO

La Costituzione oggi stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva sulla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

La riforma prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva su “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare”. La prima parte resta uguale, la seconda è un’aggiunta.

COMPETENZE DELLE REGIONI

La Costituzione oggi stabilisce che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”

La riforma invece indica nel dettaglio i settori su cui hanno potestà legislativa le Regioni. Uno dei settori citati è la “programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”.

COMPETENZE SIA DELLO STATO CHE DELLE REGIONI

La Costituzione oggi stabilisce che “sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (…) tutela della salute; alimentazione”.

La riforma abolisce la legislazione concorrente.

COMPETENZE DELLE REGIONI, MA ANCHE DELLO STATO

La riforma prevede che “su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. E’ la cosiddetta clausola di supremazia, con cui la legge dello Stato può intervenire anche su materie di competenza regionale.

REGOLAMENTI

La Costituzione oggi stabilisce che “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia”.

La riforma prevede che “La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva”.

Le modifiche dell’articolo 117 non si applicheranno nelle cinque Regioni italiane a statuto speciale “fino alla revisione dei rispettivi statuti”.

Fonte: Uneba

In allegato il testo completo Riforma Costituzionale

 

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