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Sottoscritto il nuovo CCNL per il lavoro domestico. Il testo dell’accordo in vigore dal 1° ottobre 2020

Il Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico è stipulato tra le associazioni datoriali, ovvero FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.

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Sottoscritto il nuovo CCNL per il lavoro domestico. Il testo dell’accordo in vigore dal 1° ottobre 2020

Sottoscritto il nuovo CCNL per il lavoro domestico. Il testo dell’accordo che entra in vigore il 1° ottobre 2020

Il Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di Lavoro Domestico è stipulato tra le associazioni datoriali, ovvero FIDALDO, costituita da ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, e Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.

L’8 settembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo Ccnl con decorrenza 1° ottobre 2020.

l contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.

Art. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)

  1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche: data dell’inizio del rapporto di lavoro;livello di appartenenza, mansione; durata del periodo di prova; esistenza o meno della convivenza;

-la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;

-durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;

-eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;

-per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 13, ultimo comma;

-retribuzione pattuita;

-luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);

-periodo concordato di godimento delle ferie annuali;

-indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;

-obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, come indicato all’art.53;

-eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;

pplicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.

  1. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Le variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente occasionali, dovranno essere concordate.

In allegato il testo completo del contratto che entra in vigore il 1° di ottobre 2020

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