Venerdì, 17 maggio 2024 - ore 12.01

Subentro e voltura delle utenze domestiche, e morosità pregresse

Nel caso di subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del vecchio utente

| Scritto da Redazione
Subentro e voltura delle utenze domestiche, e morosità pregresse

Firenze, Una delle domande frequenti che ci vengono poste riguarda il subentro o la volturazione delle utenze, ed in particolare quelle di luce e gas. Può infatti accadere che il precedente inquilino non abbia pagato alcune fatture. E spesso accade che il fornitore di energia imputi al nuovo utente che chiede di subentrare le morosità lasciate dal precedente utente, impedendo l'attivazione della fornitura o minacciandone la sospensione fino a quando il debito pregresso non sarà saldato.

Si tratta di un comportamnto illecito da parte del gestore. Il problema nasce dalla confusione intorno a due termini: subentro e voltura. Il sito dell'Autorità dell'energia elettrica e gas (Aeeg) offre le seguenti definizioni nella sua sezione delle domande frequenti (cd. Atlante del consumatore di energia):

- voltura : "è il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas";

- subentro : "a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore".

Nel caso di subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del vecchio utente. Sono infatti due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi. Per i debiti pregressi, il gestore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti. Anche la giurisprudenza e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Agcm)  hanno chiarito che il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un'utenza a chi chiede il subentro per morosità lasciate dal vecchio contraente. E ne consegue che il gestore non potrà pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal vecchio utente minacciando o eseguendo la sospensione dell'erogazione di energia.

Il problema si pone invece per la voltura, che è prassi ben più diffusa e meno costosa del subentro, in quanto permette di evitare l'interruzione della fornitura (disattivazione e poi riattivazione del contatore, con aggravi di tempi e costi). In assenza di una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale, e affidandosi a quanto riportato sul sito dell'Aeeg e sulle condizioni generali di contratto di numerosi fornitori di energia , sembrerebbe trattarsi di un semplice cambio di intestazione del contratto preesistente. Insomma, una vera e propria cessione del contratto a terzi. Ne conseguirebbe che il nuovo intestatario dovrebbe accollarsi tutti i debiti dell'intestatario precedente, fermo restando  il diritto di rivalsa su quest'ultimo. Insomma, per evitare una sospensione dell'utenza per morosità lasciata dal vecchio intestatario, il nuovo intestatario dovrebbe pagare il gestore e poi pretendere il rimborso dal vecchio utent  e.

Ad oggi, anche questa Associazione ha a volte risposto in tal senso, facendo affidamento su quanto riportato sul sito dell'Aeeg  e sulle condizioni generali di contratto utilizzate negli specifici casi, nell'ambito di una pressoché totale assenza di giurisprudenza e specifiche norme di regolamentazione della “voltura” contrattuale. Ma alla luce anche di alcune novità giurisprudenziali e decisioni dell'Agcm, da oggi la nostra risposta cambia: anche nel caso di voltura, il nuovo intestatario dell'utenza non ha nessun obbligo di accollarsi le morosità pregresse di altro utente. Il fornitore che pretendesse il pagamento dei debiti lasciati dal vecchio utente commetterebbe un illecito, indipendentemente da ciò che prevedono le condizioni generali di contratto. Vediamo succintamente perché siamo giunti a questa conclusione.

Come detto, non esiste una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale. L'unica definizione di “voltura” con una qualche forza normativa che siamo riusciti a rintracciare si trova all'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera n. 348/07 . Ebbene, contrariamente a quanto riportato nelle domande frequenti sul sito dell'Aeeg (come visto, “contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un utente all'altro”), la voltura viene definita come segue: “è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso”.

Da questa definizione, recentemente utilizzata in alcune sentenze di merito , appare chiaro che anche nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente. Proprio come accade nel subentro. Trattandosi di due contratti diversi, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto. Non sarà in alcun modo tenuto a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo.

E' pur vero che la delibera 348/07 riguarda solo l'elettricità, ma in assenza di una definizione diversa e contraria per il mercato del gas e dell'acqua, cosa che sarebbe peraltro irragionevole, non può che applicarsi per analogia a tutte le utenze che ricadono sotto la regolamentazione dell'Aeeg.

Ma cosa accade se il contratto sottoscritto prevede una definizione diversa di “voltura”, come fa ad esempio questo gestore ? Oppure se utilizza altra terminologia (ad esempio, cessione del contratto) per far ricadere sul nuovo utente-consumatore i debiti del vecchio utente? Se fosse utilizzata l'espressione “voltura”, anche solo nella fase precontrattuale, prevarrebbe sempre e comunque la definizione contenuta nella normativa emanata dall'Autorità preposta alla regolamentazione del mercato dell'energia. Sarebbe una clausola contrattuale inefficace quella che utilizzasse un termine con un preciso significato normativo sancito dall'Aeeg, per poi darne un significato diverso.

Ma anche dove non fosse utilizzata l'espressione "voltura", stante il fatto che l'Aeeg ha stabilito il subentro e la voltura quali le due uniche modalità di passaggio dell'utenza da un consumatore all'altro, ci si potrebbe opporre ad una richiesta di pagamento di morosità pregresse.

E questo perché far ricadere su un diverso utente i debiti di un altro utente dell'energia sarebbe in violazione di alcuni principi generali, quali la buona fede e correttezza contrattuale, e potrebbe costituire causa di annullabilità del contratto per vizio del consenso.

Soprattutto, quando l'utente è un consumatore, vi sarebbero svariate violazioni del Codice del consumo: obbligo di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili, pratica commerciale scorretta, omissione ingannevole, clausola vessatoria etc. Sarebbe infatti in contrasto con ogni basilare principio della normativa a tutela del consumatore costringere l'utente, per avere luce o gas o acqua, a farsi carico di un debito fatto da altro utente di cui spesso neanche conosce o può conoscere l'entità (ogni informazione richiesta al gestore sulla morosità del precedente intestatario sarebbe negata per motivi di privacy).

Ovviamente, esistono casi particolari in cui il nuovo utente dovrà farsi carico dei debiti del vecchio utente, ma non si tratta tanto di eccezioni alla regola appena descritta, quanto piuttosto dell'applicazione di altre norme. Ad esempio, l'erede che chiede il subentro o la voltura dell'utenza intestata al de cuius risponde dei debiti di quest'ultimo in base alle norme sulla successione ereditaria. Oppure nel caso in cui il gestore dimostri che il subentro o la voltura sia stata richiesta al fine di ostacolarne l'attività di recupero crediti (es., il familiare che chiede la voltura dell'utenza intestata al convivente moroso).

In conclusione, che si tratti di subentro o di voltura, al nuovo cliente non potrà essere richiesto di rispondere della morosità pregressa lasciata dal vecchio cliente. Ogni richiesta in tal senso, specialmente se accompagnata dalla sospensione o dal rifiuto di attivare l'utenza, costituirebbe un illecito per il quale potrà essere fatta denuncia all'Agcm  e una causa contro il gestore di energia per ottenere l'erogazione ed il risarcimento del danno.

Chi ha pagato i debiti del precedente utente, se nel frattempo non si è rivalso su quest'ultimo, potrà pretenderne il rimborso dal gestore. Potrà farlo entro dieci anni da quando ha effettuato il pagamento, intimando al gestore la ripetizione dell'indebito tramite lettera raccomandata a/r o PEC di messa in mora ( Dopodiché, oltre a denunciare l'accaduto all'Agcm , potrà fare causa per riavere il dovuto.

Pietro Yates Moretti, vice-presidente Aduc

 

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