Sabato, 27 aprile 2024 - ore 06.33

Superbonus e contributo energia/gas, le indicazioni di Uneba

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA RICONOSCERE AGLI ENTI PER RISTORARE IL CARO ENERGIA/GAS (enti considerati come enti non commerciali)

| Scritto da Redazione
Superbonus e contributo energia/gas, le indicazioni di Uneba

Il decreto legge Aiuti Ter (articolo 8 comma 1) prevede un contributo straordinario in favore degli enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità  attraverso la costituzione di un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), le Odv e le Aps, le Onlus iscritte alla relativa anagrafe e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il contributo è previsto, nell’ambito di un limite di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2022 (120 milioni stanziati con il decreto legge Aiuti ter e altri 50 milioni con il decreto legge Aiuti quater), in proporzione alla differenza tra l’incremento dei costi sostenuti nel terzo e quarto trimestre del 2022 rispetto al pari trimestre dell’anno 2021.

Per tutti gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts e le Onlus che svolgono attività diverse dalla gestione di servizi sociosanitari e socioassistenziali (svolti in  regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità) è previsto un diverso contributo straordinario (art. 8, comma 2 dl “Aiuti ter”). Tale contributo è previsto, invece, per un valore complessivo pari a 100 milioni di euro per il 2022 (di cui 50 milioni stanziati con il dl “Aiuti ter” e altri 50 milioni con il dl “Aiuti quater”), in proporzione alla differenza tra l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 e i costi sostenuti nel 2021.

I due contributi non sono cumulabili tra loro, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, ma sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (vedi art. 8, comma 4 decreto legge  Aiuti Ter).

Si attende il decreto attuativo.

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