CHI - due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile
COME - mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni
QUANDO L’UNIONE NON PUÒ ESSERE CONTRATTA - quando vi è la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile, in caso di interdizione di una delle parti per infermità di mente.
COSA PREVEDE - istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso e reca la disciplina delle convivenze di fatto. Le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Inoltre dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
COME SI SCIOGLIE - l’unione civile si scioglie quando le due parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. La domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta dopo tre mesi dalla volontà di scioglimento dell’unione.
CONVIVENZA DI FATTO - si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.