Il Comune di Bergamo è il primo ad attuare il “Protocollo sperimentale emergenza smog area critica A1 e A2 di Bergamo” siglato ieri sera nello spazio Viterbi della Provincia di Bergamo: le misure per limitare le emissioni inquinanti nell’atmosfera, approvate ieri di concerto dai sindaci di oltre 100 comuni del territorio orobico, saranno in vigore in città a partire da lunedì 1 febbraio.
È stata infatti firmata questa mattina l’ordinanza che recepisce e attua le disposizioni in materia di impianti termici contenute nel protocollo: gli elevati valori di PM 10 e le previsioni di accumulo degli inquinanti per i prossimi giorni, emesse dall’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente, hanno indotto il Comune di Bergamo ad attivare immediatamente le disposizioni concertate negli scorsi con i comuni limitrofi. Nella giornata di ieri il valore dei PM10 rilevato dalla centralina di via Garibaldi si è attestato a quota 62, in netta diminuzione rispetto alla giornata di giovedì, ma comunque sopra il livello di guardia. Sono ormai diversi i giorni consecutivi oltre il limite di 50 microgrammi per metro cubo in città.
A partire da lunedì sono quindi previsti: l’obbligo di chiusura delle porte esterne delle attività commerciali; il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento a legna, qualunque sia la loro tipologia o il loro rendimento; il divieto di accensione di fuochi o bracieri all’aperto; la diminuzione della durata di attivazione degli impianti termici (massimo 12 ore giornaliere) e la riduzione di un grado centrigrado, da 20° a 19° delle temperature degli edifici;
Ecco il testo dell’ordinanza relativamente alle disposizioni previste:
“- diminuzione di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché la diminuzione di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi centigradi di tolleranza, la temperatura dell’aria degli edifici (…) ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:
• edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
• edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
• edifici adibiti a scuole materne o asili nido;
• edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all’art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso ai locali medesimi.
- divieto, nel caso in cui siano presenti altri impianti di riscaldamento domestico alimentati con combustibili ammessi, di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, indipendentemente dalla tipologia e dal rendimento dell’impianto, nonché dalla quota altimetrica di collocazione dello stesso.
- il divieto di accensione di fuochi e bracieri all’aperto, alimentati a legna o altro combustibile.”
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno in vigore fino alla data di revoca della stessa. La Polizia Locale e le altre forze di Polizia cittadine saranno chiamate a far rispettare le disposizioni previste: il mancato rispetto delle limitazioni imposte comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di € 100.
Fonte comune di Bergamo