Mercoledì, 22 aprile 2026 - ore 09.42

Emilio Del Bono: “Discarica Castella: la Regione difende la delega alla Provincia

Ma il dubbio resta politico prima ancora che giuridico”

| Scritto da Redazione
Emilio Del Bono: “Discarica Castella: la Regione difende la delega alla Provincia

 

Emilio Del Bono: “Discarica Castella: la Regione difende la delega alla Provincia, ma il dubbio resta politico prima ancora che giuridico”

Nella risposta della Giunta regionale alla mia interrogazione sulla vicenda della discarica Castella a seguito del pronunciamento del Tar, la Regione rivendica la legittimità dell’assetto normativo lombardo; si è costituita davanti alla Corte Costituzionale e sostiene che il PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) non sia una competenza autonoma rispetto alla VIA (Valutazione di impatto ambientale), ma uno strumento di semplificazione procedimentale che può essere attribuito alle Province.

Credo invece che la natura del PAUR, che concentra più autorizzazioni ambientali, renda necessaria una riflessione più prudente sull’autorità che lo adotta, soprattutto se si sta parlando di un impianto di 905.000 metri cubi collocato in un’area del territorio bresciano, tra i comuni di Brescia, Rezzato e Castenedolo, già definita delicatissima dal punto di vista ambientale.

La Regione non può limitarsi a rivendicare l’efficienza della delega alle Province, essa ha un ruolo strutturale. Non può trasferire competenze che le sono proprie per funzioni costituzionali e, al contempo, non può invadere competenze che non le spettano, per esempio quelle dei comuni. Inoltre, sulla vicenda Castella, la competenza della Provincia e l’autorizzazione sono doppiamente problematiche, perché la Provincia stessa è un ente socio dell’operatore che ha chiesto l’autorizzazione.

Restiamo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, convinti che la questione debba essere affrontata con il massimo rigore istituzionale e nel rispetto del quadro costituzionale.

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RISPOSTA A

IQT 1251

avente ad oggetto

Incompetenza legislativa e alterazione del riparto di competenze amministrative in materia ambientale, alla luce dell’ordinanza del TAR sezione distaccata di Brescia n. 507/2024

a firma dei consiglieri regionali Del Bono, Fragomeli, Negri, Piloni, Vallacchi, Majorino, Ponti, Cominelli, Orsenigo, Astuti, Borghetti, Scandella, Casati, Bocci, Romano, Carra (PD)

L’IQT in esame pone all’attenzione di quest’Aula il tema dell’assetto organizzativo e dell’allocazione delle funzioni amministrative relative al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), la cui legittimità il TAR, sede di Brescia, ha rimesso alla decisione della Corte Costituzionale.

In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente sarebbero illegittime le disposizioni regionali che attribuiscono alle Province e a Città Metropolitana di Milano le competenze a svolgere i procedimenti di PAUR, non prevedendo il Codice dell’Ambiente (dlgs. n. 152/2006) la possibilità di conferimento espresso della competenza agli enti sub regionali; l’art. 7-bis comma 8 dello stesso Codice, infatti, avrebbe attribuito alle Regioni la facoltà di operare una attribuzione di competenze alle province con riferimento alla sola procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e non al PAUR. Tale assetto sarebbe, quindi, in contrasto con la legge statale, violando la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Ebbene, innanzitutto, è rilevante chiarire che le norme impugnate non sono ancora state dichiarate incostituzionali dalla Consulta e, pertanto, la fondatezza giuridica delle sopra richiamate argomentazioni del TAR è ancora sub iudice. Regione Lombardia si è costituita in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale sostenendo la fondatezza e la costituzionalità delle norme impugnate.

Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) è disciplinato dall’art 27 bis del D. Lgs n. 152/2006, introdotto nel 2017 dal D. lgs n. 104: si tratta di una norma procedimentale di semplificazione in materia di VIA. Per tale motivo, come abbiamo sostenuto in giudizio, si ritiene che possano invocarsi anche per il PAUR le disposizioni che il legislatore nazionale ha previsto per la VIA in tema di allocazione di funzioni e compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali.

Nel merito tecnico, Regione Lombardia ritiene, quindi, che il PAUR non sia una nuova competenza a sé stante rispetto alla VIA, né che sia ontologicamente diverso rispetto agli altri procedimenti in materia ambientale; una diversa impostazione non solo contrasta con la natura stessa del PAUR avente l’obiettivo di semplificare, armonizzare e razionalizzare le procedure, ma avrebbe anche effetti distorti laddove consente che una parte del procedimento di valutazione possa essere condotto dalle Province e soltanto il provvedimento finali debba essere assunto da Regione.

Alla conclusione secondo cui, quindi, disposizioni analoghe a quelle della Regione Lombardia sono legittime, peraltro, è giunta anche la stessa giurisprudenza amministrativa precedente al TAR BS (CdS, IV, n. 6195 del 2.9.2021) sulla base di un’interpretazione di carattere sistematico e finalistica delle norme statali.

Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale nel merito (non risulta ancora fissata udienza), Regione Lombardia resta convinta che, in assenza di indicazioni normative contrarie, nonché in coerenza con l’assetto del riparto delle competenze delineato dal Codice Ambiente - che il legislatore statale non abbia inteso operare alcuna differenza tra autorità competente in materia di VIA e autorità competente in materia di PAUR e che, conseguentemente, abbia confermato la possibilità di decentrare anche le funzioni amministrative in materia di PAUR.

È opportuno evidenziare, in conclusione, che tale determinazione si fonda non solo sulla piena convinzione circa la sua legittimità, ma anche sulla consapevolezza che essa rappresenti la soluzione più efficiente ed efficace, nonché la più coerente con i principi di corretta allocazione delle competenze, di prossimità al territorio e di valorizzazione e fiducia del ruolo degli enti locali. Ad ulteriore conferma di ciò, si consideri che l’attribuzione alle Province della competenza anche in materia di PAUR non è mai stata messa in discussione neanche dalle medesime e la stessa L. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) riconosce le Province come titolari della funzione fondamentale della tutela e della valorizzazione dell’ambiente.

Si sottolinea, inoltre, che la Regione assicura un costante affiancamento agli enti territoriali, sia sul piano istituzionale sia sotto il profilo tecnico. In tale direzione si collocano anche gli strumenti regionali che mirano a rafforzare la formazione, il coordinamento e il supporto regionale a beneficio degli enti coinvolti.









 

 

 

 

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