Venerdì, 26 aprile 2024 - ore 01.43

Cassa integrazione in caso di temperature elevate

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Le linee guida di Inps e Inail

| Scritto da Redazione
Cassa integrazione in caso di temperature elevate

Quando il termometro supera i 35° centigradi, le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo). Però, ai fini dell’integrazione salariale possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”.

E’ spiegato tutto nella “Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate”, pubblicata dall’Inail e dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza.

Mentre le temperature continuano a salire fino a toccare livelli record, Inail e Inps con un comunicato stampa congiunto illustrano le iniziative promosse per sostenere lavoratori e imprese nella gestione dello stress termico. In particolare, la nuova pubblicazione Inail,  realizzata nell’ambito del progetto Worklimate, fornisce una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro. Per chi svolge la propria attività all’aperto, come gli addetti del settore agricolo e dell’edilizia, o in luoghi al chiuso in cui non è possibile conseguire condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, infatti, l’impatto delle temperature estreme può essere particolarmente rischioso.

Per quanto riguarda la questione del riconoscimento della Cigo per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute al caldo eccessivo, nel comunicato congiunto l’Inps chiarisce che «La causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate» e precisa che «Sono considerate “elevate” le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale».

E’ unprovvedimento che riguarda molti settori, che vanno dai lavori stradali all’edilizia e all’agricoltura, e costruzioni il problema riguarda molti settori. INPS e Inail spiegano che «La valutazione sull’integrabilità della causale “eventi meteo”, infatti, deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle “percepite”, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione. È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore».

La Cigo vine riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dispone lo stop delle lavorazioni e l’Inps spiega ancora che «L’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l’Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive».

474 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria