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Cgil A partire dal 1° luglio 2020 operative norme riduzione cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti

Introdotte nel decreto Rilancio ulteriori norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di misure di sostegno del lavoro connesse all’emergenza epidemiologica.

| Scritto da Redazione
Cgil  A partire dal 1° luglio 2020 operative norme riduzione cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti

Cgil  A partire dal 1° luglio 2020 diventano operative le norme sulla riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti

Introdotte nel decreto Rilancio ulteriori norme a tutela dei lavoratori che fruiscono di misure di sostegno del lavoro connesse all’emergenza epidemiologica.

l 1° luglio 2020 diventano operative  le norme del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito in legge dall’articolo 1 comma 1 della  legge 2 aprile 2020 n. 21 che introducono misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Qui il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione.

Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (articolo 1 comma 7 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Le norme introducono

A partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno

per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno.

Somma a titolo di trattamento integrativo

A tutti coloro che percepiscono redditi fino a 28 mila euro all’anno è riconosciuta una somma pari a 600 euro per il periodo luglio – dicembre 2020 e di 1.200 euro a decorrere dal 2021 che non concorre alla formazione del reddito.

Contestualmente sono abrogate le norme sul cosiddetto “bonus 80 euro”.

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