Venerdì, 19 aprile 2024 - ore 14.57

Che cosè un contratto di lavoro individuale?

| Scritto da Redazione
Che cosè un contratto di lavoro individuale?

Che cosè un contratto di lavoro individuale?
E’ un accordo fra le parti: datore di lavoro e lavoratore.
Nell'ordinamento italiano il rapporto di lavoro è il rapporto giuridico che ha origine dal contratto di lavoro ed è caratterizzato da molteplici situazioni , di cui due obbligazioni principali.
Obbligazione del datore di lavoro: erogare la  retribuzione.
Obbligazione del lavoratore:rendere delle prestazioni lavorative.
I contenuti di un  contratto individuale di lavoro sono:l'obbligazione di lavorare, le mansioni , il luogo di lavoro ,l’orario di lavoro, i riposi, le ferie e le festività  ed il potere disciplinare nella responsabilità del datore di lavoro.
La retribuzione  non può essere arbitrariamente definita  dal datore di lavoro ma è individuata , in rapporto alle mansioni svolte, nel CCNL. La retribuzione può essere comunque superiore a quella stabilita dal CCNL.
Il contratto individuale non può essere peggiorativo del contratto collettivo (CCNL).
Può invece essere  migliorativo.
Lo stesso CCNL fisserà le norme in relazione all’obbligo di fedeltà del lavoratore, la sicurezza del personale ( obbligo del datore di lavoro e del lavoratore), i doveri del datore di lavoro, i diritti
doveri aggiuntivi del lavoratore.
Nel  contratto individuale debbono  essere  indicati:
-i dati anagrafici sia del datore di lavoro che del lavoratore;
-la sede di lavoro del lavoratore;
-l’orario di lavoro ( full time o part-time);
-i giorni  del periodo di prova;
-i giorni di ferie;
-la durata del contratto ( se a tempo determinato, indeterminato o stagionale );
-il CCNL applicato nel rapporto di lavoro.


Alcuni elementi di dettaglio: i contenuti di un  contratto individuale di lavoro

L'obbligazione di lavorare
L'obbligazione di lavorare è elemento essenziale del rapporto di lavoro. In capo al lavoratore, vi è un'obbligazione strettamente personale che non ammette (salvo rarissime e peculiari eccezioni) l'adempimento da parte di sostituti o la cessione del contratto. Il rapporto di lavoro, in genere è sottoposto ad un periodo di prova liberamente recedibile da entrambe le parti, che si pone come condizione risolutiva del rapporto lavoristico. Decorso tale periodo valgono le ordinarie tutele contro il licenziamento  ( giusta causa ecc. disciplinate dalla legge 300/70 e da altre normative).

Mansioni e cambiamenti
Spetta al datore di lavoro il potere di servirsi, a seconda dei periodi, di una determinata mansione tra quelle previste al momento dell'assunzione, ricomprese in una "qualifica" individuata nel CCNL . Tale potere viene chiamato potere direttivo ed è configurabile come potere giuridico in quanto determina le modalità dell'adempimento dell'obbligazione in capo al lavoratore: modalità che va seguita dal lavoratore, il quale è inadempiente anche se svolge un'attività prevista dal contratto (o dagli accordi collettivi) ma non indicata dal datore di lavoro al momento dell'esercizio del potere direttivo. Il datore di lavoro ha anche la possibilità di controllare il comportamento tenuto dal lavoratore, nei limiti stabiliti dalla l. 300/70 (c.d. statuto dei lavoratori).
Il lavoratore, a seguito di esercizio unilaterale del potere del datore di lavoro può essere adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, purché non inferiori (demansionamento). L'assegnazione a mansioni superiori comporta ( secondo le regole contrattuali)  il diritto del lavoratore a percepire il trattamento retributivo corrispondente (superiore a quello originario nei casi previsti dal contratto nazionale)

Luogo di lavoro
L'art. 1182 c.c. stabilisce che il luogo dell'adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto .Dal luogo di lavoro indicato si evincono le norme sia della trasferta che del trasferimento.
L’invio in trasferta è sempre possibile da parte del datore di lavoro che  deve applicare  le regole economiche previste dal CCNL. Il trasferimento ad altra unità produttiva deve essere condivisa  dal lavoratore e non può essere imposto dal datore di lavoro. Per i trasferimenti collettivi necessitano accordi sindacali.

Orario di lavoro
Il contratto di lavoro subordinato è un contratto di durata che, pertanto, prevede l'adempimento di obbligazioni continuative da adempiere nel tempo. L'orario di lavoro è disciplinato solitamente dalla contrattazione collettiva, nonostante l'art.36 della Costituzione ponga dei limiti dell'orario di lavoro da stabilire con legge. La legge più recente è il d.lgs. n.66 del 2003, che cambia il limite tassativo precedente di orario fisso giornaliero, stabilendo che il lavoratore ha sempre e comunque diritto ad almeno 11 ore di riposo ogni 24 ore.
L'orario settimanale, invece, si divide in normale (40 ore lavorative, sempre riducibili dalla contrattazione collettiva) e massimo (variabile a seconda della contrattazione collettiva). Il ricorso al lavoro straordinario è consentito nei limiti della disciplina sindacale e, ove manchi, soltanto col consenso del lavoratore per un massimo annuale di 250 ore. La prestazione straordinaria è dovuta al datore in particolari situazioni di esigenza tecnica-produttiva che rendono impossibile l'assunzione di ulteriore personale o per cause di forza maggiore, grave pericolo e simili.
Il lavoro straordinario deve essere necessariamente retribuito con una maggiorazione del salario prevista dai contratti collettivi, sostituibile o integrabile soltanto da riposi aggiuntivi.

Riposi, ferie e festività
Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive.
Il lavoratore ha inoltre diritto a pause di non meno di 10 minuti durante l'attività lavorativa per occupazioni che richiedono più di 6 ore di lavoro.
Il riposo settimanale deve essere concesso ogni 7 giorni, durare almeno 24 ore consecutive e in coincidenza con la domenica. Sia l'articolo 36 della Carta Costituzionale che l'articolo 2109 parlano di diritto del lavoratore al riposo. Discorso analogo può essere fatto per le ferie. È ammesso lo spostamento del giorno di riposo ad un altro giorno settimanale soltanto per attività che non possono essere sospese la domenica, ma in tal caso il lavoratore deve godere delle maggiorazioni. La legge prevede inoltre 11 festività infrasettimanali, disciplinando anche il trattamento economico nel caso non vengano godute o coincidano con la domenica o con il giorno destinato al riposo settimanale.
Le ferie invece, che hanno un carattere ricreativo/ricostitutivo, per legge devono essere almeno di quattro settimane. Il lavoratore ha il diritto prendere due  settimane continuative di ferie, ed il dovere di concordare le proprie ferie col proprio datore di lavoro, per cercare di conciliare le esigenze di riposo con le esigenze di produttività/operatività dell'azienda. Le ferie sono incompatibili con lo stato di malattia del lavoratore e non possono essere godute durante il preavviso di licenziamento ( ovvero la malattia interrompe le ferie ed anche il periodo di prova). Il lavoratore non può rinunciare alle ferie pagate, fatta salva la possibilità di usare due settimane di ferie nell'anno di maturazione ed accantonare i giorni rimanenti di ferie per l'anno successivo ( le ferie dell’anno in corso debbono comunque essere effettuate entro 18 mesi, diversamente l’azienda sarà chiamata a pagamenti contributi suppletivi all’INPS).

Potere disciplinare
In caso di violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di osservanza e diligenza richiesti nella sua attività lavorativa, del dovere di fedeltà e a causa di ogni inadempimento relativo all'obbligazione lavorativa, il datore di lavoro può predisporre di un potere disciplinare.
Le sanzioni possono essere irrogate solo in caso di effettivo inadempimento dell'obbligazione lavorativa e devono comunque essere proporzionate all’entità dell’infrazione.
L'esercizio di questo potere è condizionato dall'adozione, all'interno dell'azienda, di un codice disciplinare aziendale, con le infrazioni ben evidenziate e ad ogni infrazione la relativa sanzione. Tale documento va portato a conoscenza dei lavoratori. Di norma alla contestazione scritta dell’azienda dell’infrazione, il lavoratore ha tempo 5 giorni per la sua risposta.
La multa non può essere superiore a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro a dieci giorni. Le sanzioni non possono mutare definitivamente il rapporto di lavoro.

La retribuzione
La retribuzione è fissata dal CCNL  in rapporto alle mansioni svolte.

a cura di Gian Carlo Storti
storti@welfareitalia.it

(2. Il contratto di lavoro individuale)
Seguiranno altre schede


Dizionario dei diritti del lavoro
Articoli già pubblicati:
-1.) Il lavoro nella Costituzione italiana e nelle leggi
http://www.welfarenetwork.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=175

8556 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria