Giovedì, 25 aprile 2024 - ore 05.35

Codacons CREMONA: ‘I VOUCHER PER I VIAGGI ANNULLATI NON POSSONO ESSERE IMPOSTI!

QUESTA VOLTA LA “BACCHETTATA” AL GOVERNO VIENE DALL’ANTITRUST . LA CONFERMA DI QUELLO CHE DICEVAMO DA SEMPRE. LA PREVISIONE DEL “CURA ITALIA” VIOLA LA NORMATIVA EUROPEA. ORA VIA AI RIMBORSI PER CHI NON ACCETTA I VOUCHER MA ANCHE AIUTI ECONOMICI ALL’INDUSTRIA DEL TURISMO!

| Scritto da Redazione
Codacons CREMONA: ‘I VOUCHER PER I VIAGGI ANNULLATI NON POSSONO ESSERE IMPOSTI!

Codacons CREMONA: ‘I VOUCHER PER I VIAGGI ANNULLATI NON POSSONO ESSERE IMPOSTI!

QUESTA VOLTA LA “BACCHETTATA” AL GOVERNO VIENE DALL’ANTITRUST . LA CONFERMA DI QUELLO CHE DICEVAMO DA SEMPRE. LA PREVISIONE DEL “CURA ITALIA” VIOLA LA NORMATIVA EUROPEA. ORA VIA AI RIMBORSI PER CHI NON ACCETTA I VOUCHER MA ANCHE AIUTI ECONOMICI ALL’INDUSTRIA DEL TURISMO!

Pavia: Voucher, atto secondo. Adesso oltre all’Unione Europea anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’Antitrust), a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo la criticità proveniente dalla previsione dell’art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia (legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla legge n.27/2020). E’ quella odiosa norma che consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher - in luogo del rimborso – per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore. Abbiamo avuto notizia che se ne avvalgono anche operatori che col turismo non c’entrano nulla (es. palestre).

Nella segnalazione al Parlamento e al Governo l’Autorità ha evidenziato che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

L’Autorità ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.

Codacons: “Il Codacons è subissato da richieste di cittadini che si sono visti annullati viaggi, voli, concerti ecc. e che si sono visti imporre i famigerati voucher pur desiderando il rimborso in denaro. Ben duecentocinquanta persone nell’ultima settimana ci hanno rappresentato la loro irritazione nel vedersi obbligati ad accettare dei buoni di cui non potranno fare uso per le più svariate circostanze. Per cui, sì al voucher se si tratta di una scelta e non di un’imposizione e, in questo caso, con le dovute garanzie (opportunamente suggerite dalla Commissione Europea) a tutela dei consumatori. Noi comprendiamo appieno la situazione di crisi in cui versano vettori, tour operator e agenzie viaggi ma pensiamo che non siano i consumatori a doverne pagare il prezzo. Piuttosto lo Stato intervenga a fornire il dovuto sostegno economico alle imprese del turismo in difficoltà economica anche tramite un accesso facilitato al credito che, nonostante gli annunci, si sta rivelando una chimera.” Info n.ro 3479619322 – codacons.cremona@gmail.com”.

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