Roma, 26 Marzo 2014. I contratti tra il consumatore e un fornitore di beni e servizi che non vengono richiesti, non si pagano. Sembrerebbe lapalissiano ma si e' dovuti intervenire con una apposita norma per sancire l'ovvio. Da oggi entra in vigore il decreto legislativo (1) che sancisce il diritto del consumatore a non pagare se un bene o un servizio non e' richiesto. Questa disposizione si applica ai contratti stipulati fuori dai luoghi commerciali (es. negozi), quindi, quelli sottoscritti a casa, con Internet, per strada, ecc.
Sul nostro sito, all'indirizzo http://sosonline.aduc.it/, ci sono una serie di schede pratiche sulle regole per gli acquisti.
(1) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/11/14G00033/sg
Primo Mastrantoni, segretario Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
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