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Energia e bollette. Diritto rateizzazione fatture insolute emesse tra gennaio e aprile 2022

Energia e bollette. Diritto rateizzazione fatture insolute emesse tra gennaio e aprile 2022

| Scritto da Redazione
Energia e bollette. Diritto rateizzazione fatture insolute emesse tra gennaio e aprile 2022

Energia e bollette. Diritto rateizzazione fatture insolute emesse tra

gennaio e aprile 2022



Considerato il vertiginoso aumento del prezzo dell'energia, che già

grava sui consumatori, oltre ad una parziale defiscalizzazione, la legge

di Bilancio 2022 concede a tutti i clienti finali domestici il diritto

ad ottenere la rateizzazione senza interessi delle fatture emesse nel

periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 30 aprile  2022 (art. 1,

comma 509, legge 234/2022).

In questo modo, il legislatore spera di poter evitare che centinaia di

migliaia di famiglie si ritrovino con gas o luce staccati per morosità

durante il periodo invernale. 

In assenza di questa previsione di legge, infatti, il cliente non

avrebbe diritto ad alcuna rateizzazione, salvo i casi in cui sia

previsto espressamente nel contratto di fornitura.

L'Autorità garante dell'energia (ARERA) ha già emanato il provvedimento

attuativo, che prevede quanto segue:

1. il venditore di energia dovrà indicare al cliente la possibilità di

rateizzare le fatture nelle sue diffide o solleciti di pagamento inviati

ai clienti che non hanno pagato le fatture dal 1 gennaio al 30 aprile

2022;

2. le rate avranno la stessa periodicità della fatturazione (es., se la

fattura è bimestrale, anche la rateizzazione prevederà rate bimestrali);

3. il numero delle rate sarà pari al numero di bollette che vengono

emesse ordinariamente in 10 mesi (es., se la fatturazione è mensile, il

piano di rientro dovrà includere dieci rate mensili);

4. la prima rata dovrà avere un valore pari ad almeno il 50% delle

fatture insolute, mentre il resto sarà dovuto con le rate successive di 

importo costante;

5. se le rate risultano essere di importo non inferiore a 50 Euro, il

venditore potrà diminuire il numero delle rate;

6. in caso di cambio di fornitore di energia, il fornitore uscente

dovrà continuare ad dare esecuzione alla rateizzazione (in breve, non

potrà far decadere la rateizzazione per il solo fatto che il cliente ha

scelto una diversa compagnia);

7. se il cliente non rispetta la rateizzazione, il venditore potrà

sospendere le utenze.

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