GLI ERGASTOLANI SENZA SCAMPO : Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo
Prefazione di Gaetano SILVESTRI ed Appendice di Davide GALLIANI
Valter Vecellio propone queste considerazioni del libro
(...) C’è poi un aspetto specifico, ma estremamente significativo, quello dell’ergastolo. Battaglia, è da credere, impopolare; ma non per questo giusta e doverosa.
Di ergastolo, e in particolare, quello ostativo, parla un libro prezioso, “Gli ergastolani senza scampo”. Di Carmelo Musumeci e Andrea Pugiotto (Editoriale Scientifica, pagg.216. 16,50 euro). Testimonianza in corpore vili; e, insieme, inquadramento “tecnico”-giuridico, e politico nel senso alto e pieno del significato. Musumeci è un ergastolano, detenuto dal 1991. In cella comincia un percorso di “recupero” che lo porta dalla iniziale licenza elementare alla laurea in Giurisprudenza e alla specialistica in Diritto Penitenziario. Riscatto, e insieme una consapevolezza e una crescita personale e umana che lo trasforma, è indubbio che il Musumeci del 1991 è diverso, “altro” dal Musumeci del 2016. In questo caso si può dire che il terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”), ha trovato pratica esecuzione. Pugiotto è un giurista, ordinario di diritto costituzionale all’università di Ferrara; da tempo si occupa delle dimensioni costituzionali del diritto punitivo, si tratti della pena di morte, dell’ergastolo, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, i Centri di Prima Accoglienza. Il libro è impreziosito da una prefazione del presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri; e da un’appendice del professor Davide Galliani.
Libro prezioso fin dalle prime righe. Il professor Silvestri mette subito in chiaro: “In tempi di terrorismo internazionale e di perdurante aggressività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, affermare con la giusta decisione principi fondamentali in tema di umanità della pena può suscitare reazioni sfavorevoli, ma è più che mai necessario, sul piano etico e giuridico, per tener fede ai valori posti a base della nostra civiltà…”. In sostanza: proprio in tempi di emergenza, di sbandamento e scoramento, ecco che bisogna tener alta e ferma la bandiera del diritto e della legge. Senza deroghe e concessioni securitarie, senza derive demagogiche e strumentali. Già questo concetto, valido per l’Italia ma non solo (e basterebbe ricordare cosa sta accadendo in Francia), dovrebbe costituire materia di riflessione, confronto, dibattito.
Un libro, lo descrive bene, Silvestri, “utile a mantenere viva la nostra coscienza critica, perché non si smarrisca il senso della democrazia costituzionale, che dalla tutela dei diritti fondamentali trae la sua principale ragion d’essere”.
Cos’altro, e di meglio si può aggiungere? Leggetevi il lento, “pesante”, opprimente scandire del tempo, delle ore e perfino dei minuti, della giornata dell’ergastolano Musumeci: “Fra pochi mesi compio sessant’anni. Ma è ormai da molti anni che non conto più i giorni, i mesi, gli anni. A che servirebbe? Sono solo giornate vuote e perse. Purtroppo, in carcere non c’è tempo. E senza tempo non c’è vita…”.
Si entra nel cuore e nel vivo della questione: da una parte il precetto costituzionale che la pena deve tendere al recupero del detenuto, e vanno garantiti elementari presupposti di umanità; dall’altra l’esistenza dell’ergastolo ostativo: per cui un detenuto, per il solo fatto di essere stato condannato per uno dei reati previsti dall’art.4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, si vede negata la speranza di poter riacquistare mai la sua libertà.
Veniamo ai tredici capitoli (più la conclusione), di Pugiotto: con un linguaggio piano di chi sa esporre argomenti complessi in modo che diventino accessibili anche a chi non è “sacerdote” del diritto l’assurdità teorica e l’iniquità pratica dell’ergastolo ostativo: dal punto di vista dell’etica, del diritto, ma anche della mera convenienza. I saggi di Pugiotto dimostrano come non vi sia, dal punto di vista tecnico-formale, alcun ostacolo all’abolizione dell’ergastolo, e non solo quello ostativo. Il succo del discorso è in un capitoletto, “Mantra”: “Il principale ostacolo a tali ragionevoli proposte di riforma, miranti al superamento dell’ergastolo senza scampo, non è di ordine giuridico. Va cercato altrove, nelle aspettative sociali verso una pena certa, dura, esclusivamente retributiva, possibilmente neutralizzatrice, da scontarsi fino all’ultimo giorno. E’ un mantra costituzionalmente stonato, perché la certezza della pena è un concetto flessibile, in ragione dell’incidenza del percorso trattamentale sulle modalità e sulla durata della pena stessa… Tuttavia, è in ragione di tale mantra che per molti (temo la maggioranza) il carcere a vita non fa problema, in nessuna delle sue declinazioni. A mali estremi, estremi rimedi, come usa dire. E se i condannati per reati efferati di criminalità organizzata sono sottoposti a un regime ostativo particolarmente severo, poco male: se lo sono meritati. E’ una tesi largamente diffusa e di facilissimo consenso. Non può, però, essere la tesi di uno Stato di diritto. Perché la pena dovuta è la pena giusta, e la pena giusta è solo la pena non contraria alla Costituzione”.
È bene fare tesoro delle parole del presidente Silvestri: “La dignità coincide con l’essenza stessa della persona, non si acquista per meriti e non si perde per demeriti, non è un ‘premio per i buoni’ e quindi non può essere tolta ai ‘cattivi’…”.
Libro, questo “Gli ergastolani senza scampo”, che ci si augura venga letto e non solo tra gli addetti ai lavori, che in teoria non dovrebbero averne bisogno (ma avendo sotto gli occhi quotidianamente non pochi “lavori” degli addetti, non è azzardato dire che si tratta di lettura anche per loro preziosa); è soprattutto nelle scuole, che andrebbe diffuso, e commentato e discusso. Dovrebbe esserci, più che una “buona scuola”, una “scuola buona”; ma qui fatalmente si scivola in un altro, più complicato discorso.
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016
pp. XIII-216, euro 16,50
Fonte : articolo 21



