OCPI I contenuti della legge sull’autonomia differenziata
Volentieri rilanciamo lo studio dell’ Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani su questa legge sulla quale l’opposizione politica e sociale sta raccogliendo le firme per ottenere il Referendum Abrogativo previsto dalla Costituzione.
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Cosa prevede davvero la legge sull’autonomia differenziata e perché è tanto controversa di Rossana Arcano, Alessio Capacci e Giampaolo Galli
11 luglio 2024
Essendo oggetto di un dibattito politico tanto infuocato, la legge sull’autonomia differenziata è stata interpretata in molti modi diversi: per alcuni spacca il paese, per altri costruisce la solidarietà nazionale perché garantisce a tutti i Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni). Di seguito, spieghiamo cosa dice effettivamente la legge. Alla fine, le scelte cruciali (federalismo responsabile o centralizzazione delle risorse; Stato arlecchino o omogeneità di funzioni; peso relativo delle funzioni dello Stato e delle regioni) sono rimandate.
Quello che si può dire è che la legge non esclude che possano prevalere scenari assai preoccupanti sia per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni sia per i conti pubblici.
Quali materie possono essere attribuite alle regioni?
Tutte quelle che sono previste dall’art. 116 della Costituzione e cioè tutte le venti materie che attualmente sono definite “concorrenti”, ossia sulle quali vi è una competenza condivisa fra lo Stato e le RSO, più tre materie (giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, ambiente e beni culturali) che attualmente sono di competenza esclusiva dello Stato.
La richiesta iniziale della regione Veneto, nel 2017, poi fortemente ridimensionata nell’accordo con il governo del 2018, era l’attribuzione di tutte le ventitré materie trasferibili. Le venti materie concorrenti sono le seguenti:
**rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
** commercio con l’estero;
**tutela e sicurezza del lavoro;
**istruzione, salvo l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale;
** professioni;
**ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
**tutela della salute;
** alimentazione;
**ordinamento sportivo;
**protezione civile;
**governo del territorio;
**porti e aeroporti civili;
**grandi reti di trasporto e di navigazione;
**ordinamento della comunicazione;
**produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
**previdenza complementare e integrativa;
**coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
** valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
**casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
** enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
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