Permessi, congedi e aspettative: il Governo approva un nuovo decreto legislativo
Giovedì 9 giugno 2011, il Consiglio dei ministri ha approvato, così come richiesto al
Governo dal “collegato lavoro” (art. 23 L. n. 183 del 4/11/2010), il decreto legislativo per il
riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia
pubblici che privati.
In base a quanto comunica la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modifiche che
questo decreto apporta alle normative vigenti sino ad oggi, si ridefiniscono i criteri e le modalità
per la fruizione di permessi, congedi e aspettative eliminando alcuni dubbi interpretativi. Il
Testo ad oggi non è ancora noto, perché alla firma del Presidente della Repubblica e non ancora
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Verrà allegata copia non appena pubblicato. Questo
provvedimento, a detta del Governo, vorrebbe favorire da un lato i lavoratori che ne fanno
richiesta (razionalizzando e semplificando i documenti da presentare) e, dall'altro, stabilire
importanti misure restrittive al fine di evitare abusi o illeciti.
Sintesi delle modifiche apportate (Dal sito del ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione).
Ci riserviamo ulteriori approfondimenti alla luce dell’analisi del testo, una volta pubblicato in G.U.
L'articolo 2 del decreto legislativo stabilisce che la lavoratrice possa richiedere il rientro
anticipato al lavoro in caso di aborto o morte prematura del bambino, previa attestazione da parte
del medico specialista del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro.
L'articolo 3 modifica l’art. 33, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale.
Sul prolungamento del congedo parentale per i genitori di bambini disabili (norma di favore
per il lavoratore) si chiarisce che:
· per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di
vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale;
· la nuova disposizione stabilisce che il periodo complessivo di congedo parentale può
giungere sino alla durata di tre anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale
ordinario fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7
mesi) o da entrambi (11 mesi);
· la modifica della norma consente di eliminare i dubbi interpretativi sorti sulla disposizione
attualmente vigente, chiarendo, secondo l’interpretazione più favorevole al lavoratore,
che il periodo di congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo
massimo complessivamente pari a tre anni;
· con la modifica viene poi previsto in maniera innovativa che il prolungamento del
congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati, se i sanitari chiedono la presenza del genitore.
L'articolo 4 modifica all’articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave.
Congedo biennale per l’assistenza di persona disabile (norma in parte restrittiva e in parte di
favore per il lavoratore:
· si prevede che il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, della legge 104 del
1992, spetta, in alternativa ai riposi giornalieri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ad
entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, i
quali possono fruirne alternativamente, anche in materia continuativa nell’ambito del
mese;
· il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona
portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa;
· durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione, ed il medesimo periodo è coperto da contribuzione
figurativa. Tale periodo, cosi come previsto già dallo stesso d.lgs 151/01, non rileva ai fini
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
[Annotazione FLC CGIL! Con il Ccnl/07 del comparto scuola si era stabilito che tale
congedo, essendo retribuito, non doveva ridurre né le ferie (art. 13 c. 14) né la 13°
mensilità (art. 80 c. 5 e 6). Ora con questo nuovo provvedimento di legge, successivo al
contratto oggi in vigore, si peggiora ritornando al passato dal momento che,
indirettamente, interviene anche su aspetti contrattuali (ferie e 13°). Noi continuiamo a
sostenere che vale il contratto e che, pertanto, tale periodo non riduce né le ferie né la
13°. La questione, però, sarà certamente foriera di possibile contenzioso];
· recependo le indicazioni della Corte costituzionale, che si è pronunciata con più sentenze
sulla materia, viene stabilito un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione
del congedo (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e
le cause di impedimento di questi soggetti che consentono di avanzare al livello ulteriore
(mancanza, decesso o patologie invalidanti). La ratio di questa innovazione è quella di
radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che per
vincolo legale e per grado di parentela si presume siano più vicini anche affettivamente
alla persona disabile;
· la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati e derogabile solo in
presenza di certe circostanze, vuole evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non
provvedono realmente all’assistenza della persona disabile;
· sciogliendo alcuni dubbi interpretativi, viene stabilito che il congedo può essere fruito per
assistere ciascuna persona disabile;
· al fine di garantire un’assistenza reale, la nuova norma prevede che il congedo può
essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno, se i sanitari della
struttura ne attestano l’esigenza.
L'articolo 5 modifica l’art. 2, della l. 13 agosto 1984, n. 476, in materia di congedo
straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca.
· Si estende la nuova disciplina della L. n. 240 del 30.12.2010 (c.d. Riforma Gelmini) che
attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per
dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni “contrattualizzati”;
· la fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti che hanno già ottenuto il titolo
didottore di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l’iscrizione
ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico;
· si chiarisce che solo il dipendente che interrompe, nei due anni successivi al periodo di
aspettativa, il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione è
tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.
L'articolo 6 modifica all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza nei
confronti di più persone in situazione di handicap grave.
Permessi giornalieri per assistere le persone disabili (norma restrittiva)
· Viene disciplinata la possibilità per il dipendente di assistere anche più persone in
disabilità, limitando tuttavia tale possibilità ai parenti o affini entro il primo grado o
entro il secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap
in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La limitazione vuole evitare che uno
stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi dal lavoro. La norma, nello stesso
Informa Email n 21 del 17 giugno 2011 FLC CGIL Cremona CON DIRITTO DI AFFISSIONE ALL’ALBO SINDACALE
tempo, consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei famigliari
più stretti;
· viene innovativamente previsto che il lavoratore che usufruisce dei permessi per
assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in un comune situato a
distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore,
attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del
luogo di residenza dell’assistito. La ratio della norma è quella di evitare abusi,
richiedendosi una documentazione a riprova del fatto che il lavoratore si è recato
effettivamente nel luogo in cui l’assistenza deve essere prestata. Si vuole quindi evitare
che i permessi siano fruiti da persone che poi non li utilizzano realmente per supportare il
famigliare disabile. [Annotazione FLC CGIL! Il ministro della Funzione pubblica, con
questo decreto, dichiara, tra le altre cose, di voler “chiarire” alcuni dubbi interpretativi!
Domanda: perché nella legge n. 183/2010 (collegato al lavoro del ministro Sacconi) che
ha modificato l’art. 33 della L. 104, si parla sempre di “domicilio” dell’assistito, mentre con
questo decreto si ritorna a parlare di “residenza” dell’assistito? Il ministro Brunetta lo sa
che domicilio e residenza non sono sinonimi? E se non lo sono, quale dei due va
considerato? Anche questo, immaginiamo, sarà certamente foriero di nuovo contenzioso,
altro che chiarire!!]
L'articolo 7 Congedo per cure per gli invalidi (norma di favore)
· Sostituisce la disciplina contenuta nell’art. 26 della l. n. 118 del 1971 e l’art. 10 del d.lgs.
n. 509 del 1988;
· chiarisce che i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo
per cure per un periodo non superiore a trenta giorni;
· a differenza del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un congedo, viene
previsto espressamente che il congedo è retribuito, secondo il regime economico delle
assenze per malattia, e che il periodo di congedo non è computato nel comporto;
· a garanzia della fruizione del permesso per le effettive ragioni di cura, il lavoratore è
tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure e in
caso di sottoposizione a trattamenti terapeutici continuativi (come, ad esempio, nel caso
di trattamento di dialisi), la prova è agevolata, potendo essere prodotta anche
un’attestazione cumulativa.
L'articolo 8 modifica all’articolo 45 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia di
adozione ed affidamento
· Si prevede che la disciplina in materia di riposi, come prevista dal medesimo decreto 151
del 2001, in caso di adozione e affidamento si applica entro il primo anno
dall’ingresso del minore nella famiglia, anziché entro il primo anno di vita del bambino;
· si prevede che la disciplina prevista dall’articolo 42-bis del medesimo decreto 151/01
(assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche ad
altra sede) si applica entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia,
indipendentemente dall’età del minore.
Si ricorda, infine, che il "collegato lavoro" ha introdotto l'obbligo della comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici ex
legge n. 104/1992.
Fonte
Informa Email n 21 del 17 giugno 2011 FLC CGIL Cremona CON DIRITTO DI AFFISSIONE ALL’ALBO SINDACALE



