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Pianeta Migranti. Una sentenza del Tribunale di Cremona per il diritto alla casa.

L’art. 40 comma 6 del Testo Unico Immigrazione per il Tribunale è discriminatorio e deve essere disapplicato.

| Scritto da Redazione
Pianeta Migranti. Una sentenza del Tribunale di Cremona per il diritto alla casa.

Pianeta Migranti. Una sentenza del Tribunale di Cremona per il diritto alla casa.

L’art. 40 comma 6 del Testo Unico Immigrazione per il Tribunale è discriminatorio e deve essere disapplicato.

 Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 28.11.2024, ha accolto il ricorso di una cittadina extra UE cancellata dalla graduatoria ERP in quanto non in possesso del requisito di permesso biennale e attività lavorativa previsto dall’art. 40, comma 6 TUI.

La ricorrente, una cittadina di nazionalità egiziana residente in Italia da più di vent’anni, sposata e madre di tre figli minori, nel 2023 aveva presentato domanda per l’assegnazione alla sua famiglia di un alloggio ERP nella Provincia di Cremona. Sebbene fosse risultata prima in graduatoria, l’Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (A.L.E.R.) aveva escluso il nucleo familiare poiché la signora, pur avendo esercitato attività lavorativa con permessi per lavoro fin dal 2019, al momento della domanda risultava disoccupata e titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione di durata annuale.

Infatti, l’art. 40 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, incorporato nella legislazione lombarda dall’art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2017, prevede la parità di trattamento con i cittadini italiani nell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente per gli “stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo“.

Con questa norma si delinea un trattamento differenziato per le persone straniere titolari di permessi “di breve periodo”: mentre una persona disoccupata italiana può accedere alle case popolari, una persona straniera disoccupata con permesso di breve periodo può accedervi soltanto se ha un lavoro.

Con la sentenza del 28 novembre, il Tribunale di Cremona però ha ritenuto che queste norme fossero contrarie al diritto UE.

In particolare, il Giudice osserva che ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1 della Direttiva 2011/98/UE le persone titolari di permesso unico lavoro – tra cui figura anche il permesso per attesa occupazione – beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne […] g) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, incluse le procedure per l’ottenimento di un alloggio“.

Sebbene l’art. 12 preveda che gli Stati Membri possano derogare a quanto previsto dalla norma, l’Italia non si è avvalsa di suddetta facoltà di deroga al momento del recepimento della Direttiva 2011/98 (recepita con il D.lgs. 40/2014).

Alla luce di ciò, secondo il Tribunale di Cremona, l’art. 40 comma 6 TUI e l’art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2017 “limitando il diritto di accesso dei titolari di un permesso di soggiorno annuale per attesa occupazione alle prestazioni di assistenza abitativa, discriminano tali individui per motivi di nazionalità, violando l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE”. Di conseguenza, queste norme devono essere disapplicate.

Il Giudice ha quindi dichiarato la natura discriminatoria della cancellazione dalla graduatoria operata dall’A.L.E.R. e ordinato il reinserimento della ricorrente nella stessa.

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La pronuncia del Tribunale di Cremona ha una notevole rilevanza perché per la prima volta accerta il carattere discriminatorio dell’art. 40 comma 6 TUI, che è stato introdotto dal legislatore molti anni prima della Direttiva 98/2011 e che ne costituisce una chiara violazione. Come anche rilevato dal giudice lombardo, gli organi della Pubblica Amministrazione hanno pertanto l’obbligo di disapplicare questa norma (e quelle regionali che la recepiscono), oppure i loro stessi atti e provvedimenti costituiranno una discriminazione ai danni delle persone straniere.  

 Accesso agli alloggi pubblici: per il Tribunale di Cremona l'art. 40 comma 6 del Testo Unico Immigrazione è discriminatorio e deve essere disapplicato - Asgi

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