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Tamoil.Ecco la dichiarazione costituzione parte civile | S. Ravelli

| Scritto da Redazione
Tamoil.Ecco la dichiarazione costituzione parte civile | S. Ravelli

LA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PRESENTATA AL GIUDICE GUIDO SALVINI DA GINO RUGGERI, TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE RADICALE PIERO WELBY.
L'AVV. GIUSEPPE ROSSODIVITA, DEL FORO DI ROMA, CONFUTA LE TESI DEGLI “ESPERTI” DEL COMUNE DI CREMONA.
Nel corso dell'udienza preliminare davanti al Gup Guido Salvini dello scorso 7 giugno è stata presentata dall'avv. Giuseppe Rossodivita - del foro di Roma, patrocinante in Cassazione -, per conto del cittadino-elettore Gino Ruggeri, la richiesta di costituzione di parte civile in sostituzione della persona offesa Comune di Cremona in forza dell'art. 9 d. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali). Nel testo depositato vengono chiaramente confutate le tesi degli “esperti” del Comune di Cremona facendo riferimento a due recenti sentenze della Corte di Cassazione (anni 2010-2011) e all'ordinanza del Tribunale di Roma relativa a due differenti casi del tutto analoghi al procedimento penale a carico dei dirigenti Tamoil.
Nella dichiarazione di costituzione di parte civile si legge infatti che: “il sig. Gino Ruggeri, in qualità di cittadino-elettore è legittimato ad esercitare l'azione popolare nel presente procedimento penale, relativamente ai reati commessi nel Comune di Cremona, in sostituzione dello stesso, come disposto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Con tale norma il legislatore ha sancito la possibilità di introdurre azioni popolari di fronte a qualsivoglia giurisdizione, escludendo qualsiasi limitazione di natura giurisdizionale all'azionariato popolare, assegnandovi in massima ampiezza con riferimento all'azione anche penale, ammettendo conseguentemente la costituzione di parte civile (Corte di Cass., Sez VI, ordinanza n.14357 del 2003)”. Difatti “il dispositivo dell'art. 311, comma 1, d. lgs. 3.4.2006 n.152 – secondo cui il Ministero dell'ambiente che agisce anche esercitando l'azione civile in sede penale,  per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale – non esclude la legitimatio ad causam degli Enti territoriali minori, non essendo incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art.2043 c.c., in virtù del quale 'qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire'. “Nello specifico, con sentenza n.755 del 2010, la Suprema Corte ha inteso riconoscere agli Enti Territoriali sul cui territorio si è consumato il vulnus ambientale, una autonoma e concorrente titolarità, separata da quella statale, all'esercizio di un proprio diritto risarcitorio, ex art. 2043 c.c., conseguente alla lesione del territorio ed avente carattere patrimoniale.

Ed invero, proprio sulla base di tali premesse, nella pronuncia richiamata i giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto ad un Ente territoriale (per la precisione una Provincia), la legittimazione a costituirsi  parte civile, nell'ambito di un procedimento per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 d. lgs. n.152/2006”.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato si pone, peraltro, in sintonia con le successive e recenti pronunce, “in particolare proprio nelle sentenze n.41015/2010 e n.21311/2011, la giurisprudenza della Suprema Corte ha inteso chiarire che, nell'ambito dell'attuale assetto ordinamentale, gli Enti Territoriali possono agire per l'accertamento della responsabilità aquiliana al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale ulteriore e concreto”. Nel caso in esame “è sussistente in capo al Comune di Cremona la legitimatio ad causam essendo poi, le questioni relative alla fondatezza dell'azione ed alla prova dei danni patrimoniali effettivamente subiti, questioni attinenti al merito e che potranno essere risolte solamente all'esito della celebrazione del processo”. Inoltre “appare ancora utile evidenziare che le eventuali spese di ripristino poste in capo alla persona giuridica civilmente responsabile dei danni cagionati, in forza del preliminare accordo del 1° aprile 2011 non possono porsi in 'alternatività' con la eventuale condanna - in capo alle persone fisiche – al risarcimento dei danni determinati dai fatti illeciti oggetto dei capi di imputazione sopra riportati. Quanto sopra appare facilmente enucleabile dal principio essenziale fissato dalla Suprema Corte ed in base al quale l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile, a norma della l. 8.7.1986 n.349, art.18, comma 8, discende dalla legge ed è, pertanto, perfettamente compatibile con la condanna al risarcimento del danno ambientale e a quello dei danni subiti dalla parte civile, in quanto si tratta di misure diverse, predisposte a tutela di beni diversi, che possono essere congiuntamente applicate a carico di una stessa persona (Cass. Pen. Sez. III, n.18815 del 12.1.2011). Di talché, anche la decisione dell'amministrazione Comune di non costituirsi parte civile nel presente processo fondata sulla considerazione per la quale 'il contenuto dell'accordo medesimo svuota, al momento, di fatto, dal punto di vista sostanziale la possibilità che il Comune di Cremona faccia valere pretese risarcitorie attraverso una eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente a carico di alcuni rappresentanti di Tamoil presso il Tribunale di Cremona' non appare affatto ostativa all'esercizio dell'azione popolare del cittadino-elettore, come fatto chiaro dalle ordinanze rese dal Tribunale di Roma, IV Sez. Penale, in due differenti casi del tutto analoghi a quello oggetto del presente procedimento”.
Si ricorda che il gup Guido Salvini deciderà in merito alla richiesta di costituzione di parte civile di Gino Ruggeri in sostituzione del Comune di Cremona nel corso dell'udienza fissata per le ore 12 di martedi 19 giugno.

Cremona, 16.6.2012

Sergio Ravelli
segretario dell'associazione radicale Piero welby

p.s.Come evidenzia lo stesso Sergio Ravelli è uno stralcio
 

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