Venerdì, 17 maggio 2024 - ore 04.43

Transazioni immobiliari.Firmato il codice di comportamento

| Scritto da Redazione
Transazioni immobiliari.Firmato il codice di comportamento

Fimaa - Confcommercio Cremona ha sottoscritto, insieme alle Associazioni dei Consumatori Adiconsum, Adoc, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori, un protocollo d’intesa che vuole riaffermare i principi della trasparenza nelle transizioni immobiliari, ribadire la professionalità degli operatori del settore a introdurre misure più forti di tutela del consumatore. Il documento è stato firmato questa mattina nella sede della Confcommercio e, da subito, verrà distribuito nelle agenzie che aderiscono alla Fimaa. Alla conferenza sono intervenuti, accanto a Paolo Feroldi e Giovan Battista Guuarischi (per gli agenti immobiliari), Paola Bodini, Sebastiano Guerini e Francesco Zilioli (per i consumatori). Riconoscere le agenzie che partecipano al progetto sarà  possibile grazie ad una vetrofania dedicata, ancora in via di definizione.“Questo protocollo – spiega il presidente del Gruppo Paolo Feroldi -  ribadisce ulteriormente quei valori su cui si fonda la nostra Associazione e che sono ben riassunti anche nel codice etico che ogni nostro agente è chiamato a sottoscrivere e a rispettare rigorosamente”. Già nel primo articolo del protocollo si afferma che “I princìpi ispiratori sono correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti”.
 
“La firma di oggi – gli fa eco il vice Giovan Battista Guarischi – è un passo importante  nella direzione della tutela del cittadino anche in questo settore che soprattutto negli ultimi anni è stato interessato da profondi cambiamenti. È importante la partecipazione delle Associazioni dei consumatori. Sinergie di questo tipo non possono che portare dei notevoli miglioramenti e tradursi in occasioni di crescita, anche sul piano professionale”.
Ugualmente convinta è stata l’adesione dei consumatori che hanno dichiarato di voler proporre iniziative simili anche alle altre associazioni di categoria del settore degli agenti immobiliari.Il protocollo, di un paio di pagine, è suddiviso in dieci articoli. “Dieci come i comandamenti – ha spiegato Guerini -. Si tratta di regole chiare e precise”. Di un “progetto intelligente” ha parlato Paola Bodini cha ha sottolineato come sia “sempre positiva la collaborazione tra associazioni che rappresentano interessi diversi”.
Per Zelioli, infine “il documento è moralmente vincolante” e “deve essere inteso come un incentivo ad un rapporto sempre più trasparente e chiaro tra agenti e clienti”. Dopo le definizioni di principio e generali sono indicati gli obblighi per ciascuna delle parti. Significativa è la definizione del “Mediatore” che deve essere iscritto al registro delle imprese, con la qualifica specifica della attività, ed utilizzare documenti depositati alla Camera di Commercio. “Il nostro settore paga forse più di altri, -  spiega Feroldi – il fenomeno dell’abusivismo e di venditori improvvisati. Invece la garanzia di un buon acquisto non può prescindere dal rivolgersi a personale qualificato”. Nel protocollo sono ben argomentati anche i rapporti dell’agente con il venditore o con l’acquirente. Le normative precisate nel documento fanno riferimento al codice civile.

“Guardando il logo della Fimaa – conclude il presidente Feroldi - spiccano in bella vista due mani che si incontrano: vogliono rappresentare il senso di affidamento, professionalità e cordialità che connota gli iscritti. Un impegno che non si limita a campeggiare sulla carta intestata ma che si sostanzia quotidianamente nell’azione che ci vede protagonisti del mondo immobiliare. E che vedo ben testimoniato dal borsino immobiliare, che abbiamo presentato qualche mese fa, o ancor di più in questo protocollo d’intesa”. “Nel mercato di oggi – ha concluso Guerini - l’acquisto di una casa richiede sempre maggiori investimenti e risorse. Ed anche maggiori cautele. Anche in questo modo cerchiamo di rimuovere gli ostacoli che possono rendere più difficile il diventare proprietari di un immobile”.

CODICE DI COMPORTAMENTO
PROTOCOLLO D’INTESA
AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – FIMAA CONFCOMMERCIO/ASSOCIAZIONI DEI  CONSUMATORI
 
La Federazione Italiana Mediatori e Agenti d’Affari - FIMAA Cremona – aderente a Confcommercio Cremona, rappresentata dal Presidente, Paolo Feroldi e dal Vice Presidente, Giovan Battista Guarischi
E
Le Associazioni dei Consumatori:
•Adiconsum, rappresentata da Sebastiano Guerini
•Adoc, rappresentata da Guglielmo Reali
•Federconsumatori, rappresentata da Francesco Zilioli
•Comitato Provinciale di Cremona dell’Unione Nazionale dei Consumatori, rappresentato da Paola Bodini

- esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità nei rapporti commerciali che si instaurano fra i consumatori e le agenzie di intermediazione immobiliare;

- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra agenti di intermediazione immobiliare e consumatori per le attività inerenti alla stipula di contratti di compravendita immobiliare,
CONVENGONO

1.di approvare un “codice di comportamento” che stabilisca diritti e doveri degli agenti di intermediazione immobiliare e dei consumatori;
2.di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cremona, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

 

Codice di comportamento

Art. 1 -  FINALITA’
Il presente Codice di Comportamento contiene norme finalizzate a qualificare le imprese di mediazione immobiliare secondo principi di correttezza, rispetto, professionalità e trasparenza a tutela dei clienti nonché del lavoro e della professione dei mediatori immobiliari per la salvaguardia degli interessi di entrambe le parti nelle seguenti operazioni commerciali:
•compravendita immobiliare
•locazione ad uso abitativo e commerciale
•compravendita ed affitto di aziende commerciali
•locazione ad uso turistico di case e appartamenti per le vacanze
L’esercizio della professione di mediatore immobiliare è disciplinato dalle leggi vigenti.

Art. 2 - ADESIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO
L’adesione al Codice di Comportamento è aperta ad ogni singola impresa, regolarmente abilitata all’esercizio dell’attività di agente immobiliare ed iscritta al Registro delle Imprese, che svolga la propria attività di mediazione immobiliare nella provincia di Cremona.
L’adesione, volontaria, comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Codice.
le Associazioni di Categoria e dei Consumatori che hanno contribuito alla stesura del Codice, si impegnano a pubblicizzare, attraverso i propri siti internet e/o utilizzando altri sistemi di comunicazione, l’iniziativa e l’elenco degli aderenti alla stessa.

Art. 3 - REVISIONE DEL CODICE
Il Codice di Comportamento verrà rivisto dal Tavolo di Coordinamento Fimaa Cremona e Associazioni Consumatori qualora se ne ravvisi l’esigenza, in relazione all’evoluzione normativa del settore.
Il testo aggiornato verrà trasmesso ad ogni aderente e, trascorsi trenta giorni dal ricevimento, si intenderà integralmente e tacitamente accettato.
La mancata accettazione da parte degli aderenti dovrà essere comunicata con qualsiasi mezzo a Fimaa Cremona e alle Associazioni Consumatori e costituirà motivo di rinuncia.

Art. 4 - COMPORTAMENTO DEL MEDIATORE E DEL CLIENTE
Nell’esercizio dell’attività di cui all’art. 1, il mediatore immobiliare ed il cliente devono porre in essere comportamenti trasparenti e/o non ingannevoli.

Art. 5 - QUALIFICA DEL MEDIATORE
Fin dal primo incontro con il cliente, il mediatore immobiliare, od il suo collaboratore, fornirà di sua iniziativa:
•le informazioni relative alla qualifica dell’impresa di mediazione
•la prova della sua iscrizione al Registro delle Imprese, per l’attività di agente immobiliare
•l’adesione al presente “Codice di Comportamento”
•la dimostrazione del deposito presso la Camera di Commercio di competenza dell’eventuale modulistica utilizzata
•l’elenco dettagliato dei servizi e prestazioni

Art. 6 - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
Fin dal primo incontro, il cliente fornirà di sua iniziativa le proprie generalità ed il consenso al trattamento dei dati sensibili, ove richiesto.

Art. 7 - RAPPORTI CON IL VENDITORE E/O LOCATORE
Il mediatore immobiliare dovrà illustrare diligentemente e dettagliatamente le caratteristiche peculiari del proprio operato.
In sede di determinazione del prezzo di compravendita o del canone di locazione, in assenza di specifica perizia estimativa, il mediatore immobiliare, su richiesta del venditore e/o locatore, effettuerà una sua valutazione commerciale del bene in forma scritta, concordando con il cliente/consumatore l’eventuale costo della perizia.
In caso di incarico, il mediatore immobiliare comunicherà per iscritto al cliente tutte le condizioni dell’accordo, anche sotto il profilo economico, con specificazione accurata delle proprie prestazioni e competenze, allegando la copia del presente Codice di Comportamento e la richiesta di adesione.
Al mediatore immobiliare, a fronte della manifestazione di un reale interesse da parte del cliente per il conferimento d’incarico, in esclusiva o non in esclusiva, dovrà essere consegnata la seguente documentazione:
1) il titolo di provenienza, al fine di accertare la proprietà e la disponibilità dell’immobile e la sussistenza di eventuali vincoli, servitù od altro;
2) il certificato di agibilità e/o abitabilità, al fine della verifica dello stato dell’immobile secondo la normativa edilizia ed urbanistica vigente.
3) planimetrie catastali, conformi alla normativa vigente
4) certificazione energetica
Il mediatore immobiliare potrà richiedere qualunque documento integrativo idoneo a precisare la consistenza e/o la legittimità del bene.

Art. 8 - RAPPORTI CON L’ACQUIRENTE, IL LOCATARIO E L’AFFITTUARIO
Ai soggetti di cui al presente articolo non potranno essere addebitate spese che non siano state preventivamente concordate con il mediatore immobiliare.
Sono escluse le spese che rientrano nella gestione turistica di case vacanza ove il mediatore immobiliare agisce con mandato e sostiene i costi in nome e per conto del proprietario.

Art. 9 – ATTIVITA’
Il mediatore immobiliare nella gestione dell’affare, a seguito di incarico, dovrà seguire le seguenti direttive:
a) dovrà osservare l’art. 1759 c.c. che dispone: “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli emessi per il suo tramite”;
b) sarà obbligato a fornire una corretta informazione che non si esaurisce nel vincolo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, ma comprende, altresì, quello di fornire informazioni veritiere e comunque tali da indurre la parte a concludere l’affare senza la necessaria consapevolezza circa le caratteristiche dell’affare medesimo;
c) sarà tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale che comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in negativo, di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle;
d) potrà far sottoscrivere all’acquirente - locatario - affittuario regolare proposta irrevocabile d’acquisto - di locazione - di affitto, con le precise condizioni richieste per la sottoscrizione del conseguente contratto preliminare o di locazione o d’affitto;

e) dovrà sottoporre al venditore – locatore, concedente la proposta irrevocabile d’acquisto - di locazione - di affitto ricevuta e, se da questi accettata, darne notizia al proponente per la sottoscrizione del conseguente preliminare di compravendita nei tempi e nei modi proposti;
f) nella conduzione del rapporto di mandatario per la locazione di case vacanza, il mediatore immobiliare si impegna a gestire gli immobili con la diligenza e la serietà del buon padre di famiglia, rispettare le indicazioni riportate nell’incarico ed effettuare la rendicontazione sull’operato;
g) per tutto quanto non regolamentato dal presente codice di comportamento si farà riferimento alle disposizione previste nel codice civile.

Art. 10 – CLAUSOLA ARBITRALE
L’impresa aderente al Codice s’impegna a proporre ai clienti l’inserimento nell’incarico di vendita, nella proposta d’acquisto e nel contratto preliminare, nonché nel contratto di locazione, della seguente clausola arbitrale:
Tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante ricorso al servizio di Media - Conciliazione presso la Camera di Commercio di Cremona e nel caso lo stesso dovesse avere esito negativo, mediante arbitrato Irrituale.
L’organo arbitrale sarà composto da un Collegio Arbitrale di tre arbitri. Mentre  il presidente del Collegio Arbitrale verrà nominato dalla Camera di Commercio di Cremona, gli altri due arbitri verranno nominati di concerto fra le associazioni di consumatori aderenti al protocollo e dalla F.i.m.a.a..
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Cremona

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE
Il Codice entra in vigore dalla data di sottoscrizione.


Cremona, 01 Giugno 2012

Fimaa Confcommercio Cremona
Adiconsum
Adoc
Federconsumatori
Unione Consumatori Cremona 

 

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