Sabato, 20 aprile 2024 - ore 02.04

Uneba Legge sulla protezione dei minori non accompagnati

Approvata mercoledì 29 marzo lanuova legge “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

| Scritto da Redazione
Uneba Legge sulla protezione dei minori non accompagnati

Riportiamo qui di seguito i passaggi potenzialmente di maggiore interesse per gli enti associati Uneba che si occupano di minori.

Primo colloquio con il minore non accompagnato – La legge prevede che al colloquio partecipino, dove possibile,”organizzazioni, enti o associazioni di comprovata esperienza nella tutela dei minori”.

Famigliari del minore non accompagnato – Se sono individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, questa soluzione dovrà essere preferita al collocamento in comunità.

Genitori affidatari – Gli enti locali potranno sensibilizzare per favorire l’affidamento familiare dei minori, definita soluzione “prioritaria”rispetto all’accoglienza in struttura.

Sistema informativo nazionale – Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è prevista l’istituzione del sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.

Cartella sociale – Subito dopo il colloquio con il minore la struttura di accoglienza dovrà provvedere alla compilazione di una cartella sociale, nella quale confluiranno tutti i dati e gli elementi utili a determinare la migliore soluzione di lungo periodo nell’interesse del minore

Tutori -Presso ogni tribunale per i minorenni dovrà essere istituito un elenco dei tutori volontari: disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato

Solo in strutture autorizzate o accreditate – Recita l’articolo 12: “Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio (…) in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare (…) gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate

Dopo i 18 anni  – Si legge all’articolo 13: “Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età

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