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Che cos’è listituto della mobilità per i lavoratori.

| Scritto da Redazione
Che cos’è listituto della mobilità per i lavoratori.

In questi giorni la trattativa Governo-Sindacati si è incagliata sulla cosidetta “ Mobilità”. Il Governo pare intenzionato a sostituire  la mobilità con un altro istituto di tipo europeo.
Di seguito una scheda sul problema tratta dall’INPS.
Che cos’è la Mobilità.
La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti ammortizzatori sociali) per rendere meno drammatiche le conseguenze della perdita del lavoro. A diff e renza della Cassa integrazione guadagni, infatti, la mobilità non è alternativa al licenziamento, ma lo presuppone. In part i c o l a re, con la procedura di mobilità lo Stato offre, a determinate condizioni, un sostegno
economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione. Essa, quindi, non consiste semplicemente in un aiuto economico, ma consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera.
La mobilità è finanziata dallo Stato con il concorso delle imprese. Per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versare all’Inps un contributo calcolato in pro porzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.

Le aziende interessate
Possono avviare la procedura di mobilità:
? le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative;
? le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo.
Perché il licenziamento possa essere definito collettivo occorrono almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più unità produttive (intendendo per unità produttiva una sede, uno stabilimento ecc.) nell’ambito della stessa provincia;
? imprese che occupano più di 15 dipendenti che intendono effettuare licenziamenti collettivi per la cessazione dell’attività.
Quindi, i lavoratori possono essere collocati in mobilità sia direttamente, a seguito del  licenziamento, sia, come spesso accade, dopo un periodo di Cassa integrazione guadagni.

Come si ottiene
L’imprenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedenti deve darne tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla Direzione regionale del lavoro. Dopo aver esaminato la situazione con le associazioni dei lavoratori senza aver individuato soluzioni  alternative, l’impresa può effettuare i licenziamenti. L’elenco dei lavoratori in mobilità deve essere poi inviato alla Direzione regionale del lavoro, alle Commissioni provinciali tripartite ( o rganismi politici di coordinamento con le parti sociali) ed alle associazioni di categoria. La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore di lavoro. Tuttavia, se non provvede, possono avviarla gli stessi lavoratori interessati.
L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica. L’indennità di mobilità, infatti, viene concessa soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.

Quali lavoratori
I lavoratori (operai, impiegati e quadri) da collocare in mobilità vengono individuati in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali. In mancanza, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:
? carichi di famiglia;
? anzianità;
? esigenze tecnico produttive ed organizzative.
Hanno diritto all’indennità i lavoratori che:
? sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato;
? sono iscritti nelle liste di mobilità compilate dalla Direzione regionale del
lavoro sulla base degli elenchi inviati dalle aziende in crisi;
? hanno un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, compresi i periodi di
lavoro a tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione
a tempo indeterminato nella stessa impresa;
? hanno almeno sei mesi di lavoro effettivo nell’impresa, compresi i periodi
di sospensione del lavoro per ferie, festività, infortuni.

La domanda
Il lavoratore deve presentare la domanda di indennità di mobilità (su modulo DS 21) al Centro per l’impiego (che la trasmette all’Inps) entro 68 giorni dal licenziamento.Deve presentare, inoltre, la dichiarazione del datore di lavoro (su  modulo DS 22) con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita. Entrambi i moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.

Chi paga e quando spetta
L’indennità è pagata ogni mese direttamente dall’Inps.
Si può scegliere una delle seguenti modalità:
? assegno circolare;
? a c c redito bancario o postale.
Da ricordare
I lavoratori in mobilità che vogliono intrapre n d e re un’attività autonoma o entrare a
far parte di una cooperativa, in qualità di soci, possono richiedere il pagamento anticipato
dell’indennità spettante per l’intero periodo, detratte le mensilità eventualmente
già godute.
Se il lavoratore che ha riscosso l’indennità anticipata, si rioccupa come lavoratore dipendente
nei 24 mesi successivi al pagamento, è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto.
A questo scopo deve dare, entro 10 giorni, notizia del reimpiego agli uffici Inps,
i quali provvederanno a richiedergli la somma in un’unica soluzione o ratealmente. In
caso di mancata comunicazione, il lavoratore dovrà effettuare la restituzione con un
unico pagamento maggiorato degli interessi legali.
L’indennità di mobilità decorre:
? d a l l ’ottavo giorn o successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata
nei primi 8 giorni;
? dal quinto giorn o successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo
giorn o .
La durata
La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore:
? fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta
per un massimo di 12 mesi;
? da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a
24 mesi;
? oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi.
Per le aziende del mezzogiorno i limiti salgono nel seguente modo:
? fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta
per un massimo di 24 mesi;
? da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a ? oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi.
La durata della prestazione, comunque, non può superare l’anzianità maturata dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità.
L’età del lavoratore, al fine di stabilire la durata dell’indennità, deve essere accertata alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di godimento della prestazione è stato più volte prolungato in passato, rispetto ai termini previsti dalla legge, per casi particolari di aziende o settori in crisi.

Quanto spetta
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto) nel periodo immediatamente precedente il licenziamento.
In particolare:
? 100% della CIGS per i primi 12 mesi;
? 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese.
Per le aziende del mezzogiorno:
? 100% della CIGS per i primi 12 mesi;
? 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 48° mese.
Così come accade per la Cassa integrazione, dall’importo dell’indennità di
mobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale
pari al 5,54%. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna
detrazione.
La prestazione non può superare determinati limiti aggiornati ogni anno in
base alle variazioni del costo della vita.
(I limiti massimi dell’indennità riconosciuti per l’anno in corso sono riportati nell’allegato
alla guida).

Da ricordare
L’importo maggiorato dell’adeguamento annuale viene corrisposto soltanto a chi inizia a percepire l’indennità nell’anno in corso. I lavoratori ammessi alla mobilità in anni precedenti continuano a riscuotere gli importi secondo i limiti previsti al momento del licenziamento.
Oltre all’indennità, i lavoratori che ne hanno diritto possono percepire anche l’assegno per il nucleo familiare.

Quando termina
Il pagamento dell’indennità viene interrotto quando il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità per una delle seguenti cause:
? il rifiuto di frequentare un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o lo frequenti in modo irregolare;
? la mancata accettazione di un lavoro equivalente a quello precedente con una retribuzione ridotta al massimo del 10%;
? il rifiuto di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità; ? non ha comunicato all’Inps, entro 5 giorni dall’assunzione, di aver iniziato
un’attività di lavoro dipendente (il lavoratore in mobilità può, senza perdere il diritto di iscrizione alla lista, svolgere un’attività part time o a tempodeterminato. Ciò comporta la sospensione dell’indennità);
? non risponde, senza giustificato motivo, alle convocazioni del centro per l’impiego.
Il lavoratore non viene cancellato dalle liste se le attività lavorative o di formazione offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri o non raggiungibile in 60 minuti con i mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
La cancellazione avviene anche in caso di:
? assunzione a tempo indeterminato;
? riscossione dell’indennità in un’unica soluzione;
? raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (comprese le pensioni anticipate concesse in determinati settori previsti dalla legge);
? diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità senza aver optato per l’indennità di mobilità (i lavoratori che beneficiano dell’assegno di invalidità e allo stesso tempo hanno diritto alla mobilità devono scegliere tra le due prestazioni).

Da ricordare
Se il lavoratore in mobilità accetta un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione inferiore a quella che percepiva nella precedente attività, ha diritto ad un assegno integrativo. La durata massima dell’assegno è di 12 mesi e l’importo non può essere superiore a quello dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito.
Inoltre, al lavoratore che accetta una proposta di lavoro ed è costretto a trasferirsi spettauna indennità di nuova sistemazione e il rimborso delle spese di viaggio.

Contributi figurativi
Per il periodo di concessione dell’indennità il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa. I contributi vengono accreditati automaticamente dall’Inps, senza la necessità per il lavoratore di presentare la domanda.
I contributi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.

Il ricorso
Nel caso in cui la domanda di mobilità venga respinta l’interessato può presentare
ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90
giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
? presentato agli sportelli della sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
? inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorn o ;
? presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

Le agevolazioni
La legge prevede una serie di agevolazioni dirette a favorire il reinserimento del lavoratore in mobilità nel mercato del lavoro.
I lavoratori in mobilità hanno il diritto di precedenza in caso di assunzioni presso la stessa azienda entro sei mesi dal licenziamento.
Inoltre, sono previsti sgravi contributivi (i contributi dovuti all’Inps vengono ridotti rispetto a quelli dovuti per gli altri lavoratori) e incentivi economici per le imprese che assumono, con contratto a termine o a tempo indeterminato, lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

Fonte : Inps
Scheda a cura di G.C.Storti
14 marzo 2012

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