Domenica, 19 maggio 2024 - ore 05.36

CNA FITA E UNATRAS: i costi minimi sono in vigore

| Scritto da Redazione
CNA FITA E UNATRAS: i costi minimi sono in vigore

Solo il Parlamento può abrogare le disposizioni, l’Antitrust non ha potere in materia.
CNA Fita Cremona, in relazione al parere dell’Antitrust relativa alla diatriba dei costi minimi di sicurezza, informa che i costi minimi non sono in discussione. La decisione dell’Antitrust infatti, non sposta i termini della validità e della piena esecutività della Legge 286 e dell’83 bis. Pertanto i contratti di trasporto e i costi minimi sono gli unici riferimenti a cui le imprese di trasporto e la committenza devono fare riferimento.

Parecchia confusione era infatti sorta in merito a questa materia nelle ultime ore, dove le voci circolanti davano, al parere motivato trasmesso nei giorni scorsi dall’Antitrust alla Direzione Generale per il Trasporto terrestre e l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, efficacia abrogativa dei costi di esercizio e dei costi minimi di sicurezza individuati con le recenti delibere dell’Osservatorio della Consulta.

Al di là del merito dell’iniziativa (su cui si formulano parecchie riserve, visto che ad essere oggetto di contestazione non è un provvedimento amministrativo in sé ma direttamente l’articolo 83 bis, una norma di legge), si fa presente che, nei nuovi poteri assegnati all’Antitrust, non rientra la legittimazione ad annullare i provvedimenti amministrativi che in ipotesi fossero ritenuti contrari alle norme nazionali e comunitarie a tutela della concorrenza e del mercato. In sostanza l’Antitrust non può raccomandare la disapplicazione di una legge con una semplice circolare.

Quello che è semmai consentito in questo caso all’AGCM, una volta trasmesso entro 60 giorni un parere motivato alla pubblica amministrazione competente qualora questa non si sia conformata nei successivi 60 giorni, è di promuovere tramite l’Avvocatura dello Stato un ricorso al Tar negli ulteriori 30 giorni. Da questo punto di vista la formale presa di posizione dell’Authority contro i costi di sicurezza sembra essere solo funzionale ad un suo stesso intervento nei giudizi attualmente pendenti al Tar del Lazio sulla legittimità delle delibere dell’Osservatorio, giudizi che sono stati promossi sul finire del 2011 da alcune sigle della committenza organizzata.

Il giudice amministrativo è quindi l’unico soggetto legittimato a decidere sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che hanno dato esecuzione all’art. 83-bis della l. 133/08. In conclusione, fino a quando non ci saranno interventi legislativi del Parlamento, i costi minimi restano in vigore.

Cremona 15 marzo 2012

2133 visite
Petizioni online
Sondaggi online

Articoli della stessa categoria