Venerdì, 29 marzo 2024 - ore 06.54

CODACONS CREMONA: PUBBLICITA’ OCCULTA, DE MARTINO, CECILIA RODRIGUEZ E SALA

ERA DEL TUTTO ASSENTE L’INDICAZIONE VOLTA AD IDENTIFICARE LA COMUNICAZIONE COME PUBBLICITARIA, DA QUI INTERVENTO DELL’ANTITRUST

| Scritto da Redazione
CODACONS CREMONA: PUBBLICITA’ OCCULTA, DE MARTINO, CECILIA RODRIGUEZ E SALA

CODACONS CREMONA: PUBBLICITA’ OCCULTA, DE MARTINO, CECILIA RODRIGUEZ E SALA NEL MIRINO DELL’ANTITRUST.

ERA DEL TUTTO ASSENTE L’INDICAZIONE VOLTA AD IDENTIFICARE LA COMUNICAZIONE COME PUBBLICITARIA, PERTANTO L’APERTURA DI UN PROCEDIMENTO DELL’ANTITRUST E’ UN ATTO DOVUTO.

Cremona: L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prosegue l’attività di contrasto a forme di pubblicità occulta sui social media con l’avvio di un nuovo procedimento istruttorio nei confronti della società BAT Italia S.p.A. e degli influencer Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Stefano Sala. L’Autorità contesta la diffusione sul profilo Instagram di tali influencer, legati da un rapporto commerciale con BAT Italia S.p.A., di post contenenti l’invito ai follower a pubblicare contenuti con tag e hashtag collegati alla campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper, dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto e commercializzato dalla società. L’esortazione di De Martino, Rodriguez e Sala appare volta a moltiplicare su Instagram i post che rinviano al marchio Glo Hyper, in modo da promuovere la visibilità del dispositivo, coerentemente al rapporto commerciale che lega gli influencer al titolare del marchio. L’effetto pubblicitario ottenuto dai professionisti – e derivante dai tag al marchio e dagli hashtag – non è tuttavia riconoscibile nella sua natura commerciale perché non sono presenti avvertenze grafiche o testuali che consentano di identificarne la finalità promozionale.

Codacons: “L’Autorità ha più volte ricordato - nei precedenti interventi istruttori e di moral suasion relativi a varie forme di pubblicità occulta sui social media - che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile ed ha stabilito che il divieto generale di pubblicità occulta ha portata generale e deve perciò essere applicato anche alle comunicazioni diffuse dagli influencer tramite social network, pertanto ci aspettiamo di questi principi venga fatta corretta applicazione nel caso di specie dove l’indicazione di una comunicazione pubblicitaria era del tutto assente. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322”.

Ufficio Stampa: 393/9803854

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