Venerdì, 19 aprile 2024 - ore 13.35

Cremona Caso Tamoil BOSSI Simone (Lega ) al Ministro per transizione ecologica

La Lega chiede se il Ministro intenda intraprendere l'azione civile di risarcimento del danno ambientale riconosciuto dalla Società

| Scritto da Redazione
Cremona Caso Tamoil BOSSI Simone (Lega ) al Ministro per transizione ecologica Cremona Caso Tamoil BOSSI Simone (Lega ) al Ministro per transizione ecologica

Cremona Caso Tamoil BOSSI Simone (Lega )  al Ministro per la transizione ecologica

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Per sapere, premesso che:

la Società "Tamoil Raffinazione spa" sita nel Comune di Cremona ha cessato le proprie attività di raffinazione da ormai oltre 10 anni;

ad ottobre 2012 l'ISPRA -Servizio per le emergenze ambientali- ha elaborato una relazione tecnica dalla quale emerge una migrazione di sostanze inquinanti presenti nelle acque della falda sottostante allo stabilimento Tamoil di Cremona verso l'esterno, con una contaminazione della falda nella zona compresa tra lo stabilimento ed il fiume Po, nonché dei suoli esposti al contatto con l'acquifero e lo stesso fiume Po;

viene inoltre rilevato che, a seguito di omessa attivazione delle necessarie misure di messa in sicurezza, realizzate solo nel 2007, si sia determinato un aggravamento della contaminazione, sia in termini di estensione nello spazio che di permanenza nel tempo e che l'ISPRA ipotizza un danno ambientale di notevole consistenza;

in data 13 ottobre 2020, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso straordinario presentato dal manager dell'ex raffineria Tamoil, Enrico Gilberti, contro la sentenza definitiva di condanna a 3 anni di reclusione per disastro ambientale colposo, emessa il 25 settembre 2018 e passata in giudicato, con la quale è stata confermata a carico del medesimo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili;

 considerato che:

a seguito dell'Accertamento Tecnico Preventivo, depositato nel gennaio 2022, disposto dal giudice del Tribunale di Cremona su richiesta della società Canottieri Bissolati, storica società sportiva situata nella zona, si evidenzia “il requisito dell’urgenza", posto che "il permanere nel terreno di propria pertinenza di sostanze inquinanti e pericolose per la salute costituisce grave pericolo per la salute dei frequentatori dell’area”, inoltre che “il meccanismo di contaminazione dell’area occupata dalla Bissolati è dato dal flusso d’inquinanti (idrocarburi) provenienti dal sito di proprietà Tamoil" e ancora che la fonte primaria di inquinamento, "per assenza di fonti alternative riconosciute” allo stabilimento uso Tamoil, è da attribuirsi all’area industriale in questione;

 se il Ministro interrogato intende avviare tramite le componenti strutture tecniche interne e/o dall'Ispra una nuova istruttoria per la valutazione del danno ambientale, anche alla luce dei nuovi accadimenti e in particolare dell'Accertamento Tecnico Preventivo di gennaio u.s., al fine di poter chiarire la portata della contaminazione in atto nella zona, in termini di danni alla falda acquifera, ai suoli e alle acque superficiali del Po, di perdita di flora e fauna locale e di rischi sanitari per le popolazioni locali;

 se il Ministro interrogato intenda intraprendere l'azione civile di risarcimento del danno ambientale riconosciuto dalla Società oggetto della presente interrogazione, anche alla luce del richiamato pronunciamento della Corte di Cassazione.

Qui apri la proposta di Odg al Sindaco di Cremona

 

 

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