A seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità (l. 183/2011), ndal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R 445/2000). Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, sugli stessi sarà apposta, pena la nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
30 dicembre 2011