Martedì, 23 aprile 2024 - ore 17.36

I Comuni si debbono associare dal 2012

| Scritto da Redazione
I Comuni si debbono associare dal 2012

La manovra estiva 2011 contiene nel testo finale una decisa accelerazione dello stimolo a realizzare
forme di gestione associata da parte dei piccoli comuni. Siamo in presenza di un vero e
proprio obbligo che, questa volta, è immediatamente operativo e già entro il 2011 dovrebbe vedere
il varo in modo significativo dell’associazionismo.

Con tali disposizioni il processo di cooperazione tra i piccoli comuni cessa di essere esclusivamente
volontario e diventa, per molti aspetti, vincolante.
Le singole amministrazioni dovranno scegliere le modalità, i partner, gli ambiti e il modo con
cui dare gradualmente attuazione al vincolo, ma la strada è da ritenere assolutamente obbligata,
vista la natura vincolante delle disposizioni legislative.

La norma legislativa è contenuta nell’art. 20, comma 2-quater della Legge 111/2011. Essa riproduce
sostanzialmente quanto previsto in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di attuazione delle regole dettate dal d.l. n. 78/2010.

(Questo nonostante che tale schema di decreto, per la cui emanazione era necessaria l’intesa in
Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, fosse stato bocciato interamente da parte
delle Associazioni dei Comuni, che avevano richiesto di rinviare la materia alla riforma del testo
unico delle leggi sull’ordinamento locale, ed aveva ricevuto critiche anche da parte delle regioni).

Si stabilisce comunque, modificando il comma 31 dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010, che il limite
minimo entro cui i comuni devono necessariamente dare corso alla gestione associata è fissato
in 5.000 abitanti ovvero nel “quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente
più piccolo tra quelli associati”.

Si prevede inoltre che almeno 2 funzioni fondamentali debbano essere gestite in forma associata
entro il 31 dicembre 2011, almeno ulteriori 2 entro il 31 dicembre 2012 e le restanti 2 entro il
31 dicembre 2013.

Con queste disposizioni i piccoli comuni (fino a 3.000 ab.) devono quindi mettere insieme in
modo obbligatorio la gestione associata delle funzioni fondamentali così come individuate in
via provvisoria dalla legge n. 42/2009 sul c.d. “federalismo fiscale”.
Che sono le seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva
del 70% delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata
in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio
e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.

Siamo in presenza di disposizioni che hanno un carattere vincolante per regioni ed enti locali, in
quanto comprese nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento
delle spese, cioè materie riservate alla competenza legislativa statale.

Da ricordare che viene stabilito il principio per cui i comuni non possono svolgere singolarmente
le funzioni fondamentali già svolte in forma associata ed inoltre che la medesima funzione
non può essere svolta da più di una forma associativa.

Il legislatore ha riservato un ampio spazio alle regioni, che con propria legge sono chiamate a
definire, previa concertazione con gli enti locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea
per area geografica, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.
Mancano però espresse sanzioni per gli enti che non daranno corso ad esperienze di gestione associata.

Il giudizio sulla volontà legislativa è positivo nel senso che si imprime una decisa accelerazione al
processo, dopo che la strada della incentivazione ha dato tutti i suoi risultati, portando alla nascita
di un consistente numero di unioni ed allo sviluppo delle convenzioni.

Anche se all’aumento delle esperienze di gestione associata non ha corrisposto un incremento direttamente proporzionale dei servizi gestiti (fatta salva l’esperienza cremonese nel socio-sanitario) in modo unitario e soprattutto ha innescato nella pratica, criticità che hanno portato spesso alla rottura.

E’ però innegabile che, senza uno strappo legislativo (o forzatura!) non si sarebbero compiuti
significativi passi in avanti. E qui le Regioni e le Province devono dare inizio velocemente all’attuazione delle proprie incombenze (Ambiti-Risorse-Supporto-Mediazione e Orientamento su Bacini territoriali - ecc.).
Nel merito, si deve sottolineare che la mera quadruplicazione del numero di abitanti che devono
essere interessati dalla gestione associata rispetto a quello del comune più piccolo, può non
essere sufficiente a garantire un livello minimo gestionale adeguato. Anche se essendo riferito al
minimo, potrebbe comunque essere individuato in aumento dai comuni utilizzando le loro esperienze
gestionali.

Rimangono inoltre completamente in piedi le critiche relative alla individuazione da parte dei
Comuni delle funzioni fondamentali che invece sono imposte per legge.

In quanto alle forme che possono essere usate dai comuni per le gestioni associate, quali le convenzioni e le unioni di comuni, queste sembrano essere sufficientemente esaustive per lo scopo.

In una situazione di grave carenza economica, dovuta ai tagli previsti dalle Finanziarie che si
sono succedute negli ultimi anni, la gestione associata dei servizi può essere per i comuni fonte
di utili economie di scala, garanzia dei servizi ai cittadini, difesa della loro sopravivenza, senza
peraltro ledere l'autonomia politica ed amministrativa delle singole municipalità, che nella provincia
di Cremona sono la grande maggioranza.

Sarebbe importante, per i comuni compiere uno sforzo, fare diventare l’obbligo una opportunità.
L'incremento dell'efficienza può essere ottenuto nel breve periodo (anche senza mettere in conto
esuberi di personale); nel lungo periodo può essere ottenuto anche un risparmio, in rapporto al
livello del turn-over delle cessazioni ed alla polifunzionalità
della forma associativa.
Lega Autonomie Locali – Cremona
Italo Feraboli

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