La proroga a data da destinarsi interessa le seguenti casistiche:
- proprietà ed utilizzo di immobile esente dall'imposta (anche per immobili acquisiti precedentemente);
- utilizzo misto di immobile, quindi impiegato sia per attività svolte con modalità commerciali, sia per attività svolte con modalità non commerciali
Se il Comune è a conoscenza dell'utilizzo per intero dell'immobile per le sole attività commerciali (o perché affittato ad altro soggetto a partire dal 1 luglio 2010), la dichiarazione non è dovuta. Si rammenta infatti che, in generale, come definito dalle istruzioni alla Dichiarazione IMU"l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune".
Infine, le fondazioni bancarie non godono più dell'esenzione riconosciuta agli enti non commerciali, come stabilito dall'art 9, c 6-quinquies, Dl 174/12, convertito dalla L 213/12; per questi enti, pertanto, rimane, se obbligati. valida la scadenza del 4 febbraio.
Fonte: Infocontinua CSV