L’articolo 5 (“Apprendistato”) costituisce la traduzione normativa della comune volontà di
individuare nell’apprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro.
Il disegno di riforma rispetta sostanzialmente l’impianto del Testo Unico dell’apprendistato).
Le Regioni e parti sociali dovranno promuovere l’implementazione entro il termine attualmente fissato del 25 aprile 2012.
Fra gli interventi di maggiore rilievo, si segnalano:
- la previsione di una durata minima del contratto di apprendistato, fissata in almeno sei
mesi, fatta salva la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e le eccezioni
previste nel d.lgs. 167 del 2011;
- l’introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è
collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell’ultimo triennio (50%) con
l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di
prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Per il primo triennio di
applicazione della riforma, il rapporto in questione è fissato nella misura del 30%;
- l’innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista in quanto
prevede, a fronte della prestazione lavorativa fornita dal giovane lavoratore, una duplice prestazione corrispettiva dovuta dal datore di lavoro e consistente nell'erogazione della retribuzione e nell'obbligo di impartire all'apprendista un'adeguata formazione.
Il contratto di apprendistato si suddivide in tre distinte tipologie:
-per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione formazione
-apprendistato professionalizzante
-specializzante.
Nota a cura di Gian Carlo Storti
20 aprile 2012